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Appalti: approvato il Regolamento sui Contratti Pubblici Stampa E-mail
marted́ 22 giugno 2010

Limiti ai ribassi nelle gare di progettazione, sanzioni per imprese e Soa per certificati falsi, nuove classifiche di qualificazione per piccoli lavori. Sono alcune delle novità del regolamento attuativo del Codice appalti approvato dal Consiglio dei ministri il 18 giugno scorso.


Il Consiglio dei Ministri del 18 giugno ha approvato in via definitiva il Regolamento attuativo del Codice degli Appalti. Tra le novità, la validazione del progetto, obbligatoria su ogni livello di progettazione, e l'obbligo per le stazioni appaltanti di affidare i servizi di ingegneria e architettura per la progettazione delle opere pubbliche solo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Stralciato l'Allegato A1, che fissava regole più severe per la qualificazione delle imprese nelle categorie di opere specializzate.

Il Regolamento, che avrebbe dovuto entrare in vigore a un anno dal d.lgs 163/2006, entrera' in vigore sei mesi dopo la pubblicazione prevista per i prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale, dopo la firma del Capo della Repubblica e il visto della Corte dei Conti.

Responsabile del procedimento.

Lo schema di regolamento ammette che il Rup possa anche svolgere le funzioni di progettista e di direttore dei lavori, ma che queste funzioni non possono coincidere per interventi di importo superiore a 500.000 euro. Il Rup potra` invece predisporre la progettazione preliminare di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria (5,2 milioni di euro).

Studi di fattibilita` e livelli progettuali.

Trattandosi del momento fondamentale sul quale si attiva la programmazione dei lavori pubblici, lo schema di regolamento provvede ad una accurata definizione dei contenuti dello studio di fattibilita`, che e` anche il documento sul quale si` attiva il project financing; l`effetto sara` un maggiore impegno in questa fase per la stazione appaltante. Altrettanto approfondito dovra` essere il documento preliminare alla progettazione, predisposto a cura del Rup, che dovra` anche essere integrato, in caso di concorso di progettazione, anche dei documenti preparatori del concorso. Infine i livelli di progettazione vengono arricchiti sulla scia di quanto gia` fatto per i progetti delle opere della cosiddetta «legge obiettivo» (in sostanza un progetto definitivo diventa quasi come un progetto esecutivo del dpr 554/99).

Verifica dei progetti.

Sara` compito del Rup fino a un milione di euro e, oltre tale importo, ad organismi interni dell`amministrazione dotati di un sistema di controllo qualita` (ma fino al 2013 non sara` necessario). Sara` il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici (oltre agli organismi di accreditamento) ad accreditare le societa` private a svolgere l`attivita` di validazione. Un regolamento ministeriale, entro sei mesi dall`entrata in vigore del regolamento generale, dovra` a sua volta dettare le regole per l`accreditamento degli organismi di validazione. L`attivita` di verifica affidata a soggetti esterni potra` vedere in campo professionisti e societa` per opere puntuali fino a un milione di euro e a rete fino a 5,2 milioni di importo dei lavori. Viene anche dettagliato il contenuto dell`attivita` di verifica che, diversamente da oggi, dovra` essere contestuale allo svolgimento della progettazione.

Qualificazione delle imprese.

Vengono trasposte nel regolamento sia le norme del dpr 34/2000 sia quelle sulla qualificazione dei contraenti generali. Vengono introdotte due nuove fasce la III bis (1,033 /1,5 milioni) e la IV bis (2,5/3,5 milioni). La «partita» delle opere superspecialistiche si chiude con lo stralcio dell`allegato A1 e con il rinvio ad un dpcm che definira` i requisiti per la qualificazione per queste opere.

Sanzioni per imprese e Soa.

Previste per le imprese di costruzioni sanzioni in caso di mancata risposta alle richieste dell`Autorita` o alle richieste delle Soa attestanti la qualificazione, o ancora per mancata comunicazione di dati all`Osservatorio. Punite anche le certficazioni false presentate alle Soa, per le quali il regolamento stabilisce sanzioni di circa 50.000, oltre alla possibile sospensione dell`attivita` per un anno.

Gare di progettazione.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura le stazioni appaltanti dovranno effettuare il calcolo dell`importo a base di gara indicando anche come e` stato effettuato tale calcolo; necessaria anche l`indicazione, sempre nel bando, degli elementi (ed eventuali «sub elementi») di valutazione delle offerte e dei loro «pesi» ed eventuali «sub pesi». Previsto l`obbligo di fissare un limite ai ribassi (che oggi viaggiano anche introno al 65-70%) e una formula per limitare l`attribuzione di punteggi alti ai ribassi maggiori. Il requisito dell`organico medio annuo potra` essere soddisfatto anche tramite consulenti a partita Iva che fatturino piu` del 50% del loro giro d`affari allo studio o alla societa` che partecipa alla gara. I requisiti utilizzabili dovranno riferirsi a servizi iniziati, ultimati e approvati nei 5 o 10 anni precedenti o, per quelli iniziati in precedenza, alla parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo.

Garanzie.

Vengono dettate le norme attuative della garanzia globale di esecuzione, il cosiddetto performance bond, facoltativo per le gare sopra i 100 milioni di lavori e obbligatorio per gli appalti integrati (progettazione esecutiva e costruzione) oltre i 75 milioni. Il regolamento esclude che per la redazione del progetto e del piano di sicurezza possa essere richiesta la cauzione provvisoria e quella definitiva; pertanto al progettista potra` essere chiesto di presentare soltanto la polizza per errore e/o omissione progettuale.

Obbligo di polizza assicurativa anche per il validatore. Negli appalti integrati la polizza del progettista viene chiesta «all`affidatario» (cioe` all`impresa di costruzioni).

Collaudi.

I collaudi possono essere affidati a terzi, quando l`amministrazione non puo` svolgerli direttamente, solo tramite gara, a soggetti esterni con 5 o 10 anni di esperienza a seconda dell`importo dei lavori.