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Appalti, forniture e servizi: le nuove norme in vigore Stampa E-mail
Soglie comunitarie, avvalimento in sede di gara e modalità di pubblicazione dei bandi alcune delle nuove norme della disciplina Ue sugli appalti applicabili dal 1° febbraio. Per gli altri istituti, invece, bisognerà attendere l'approvazione del "Codice De Lise. Attuazione parziale per le direttive appalti pubblici di lavori, forniture e servizi 2004/17 e 18. Da oggi entrano in vigore alcune parti della disciplina comunitaria che diventano quindi applicabili direttamente in Italia, modificando in parte la normativa sui lavori pubblici. In particolare saranno da subito applicabili l`avvalimento in sede di gara (cioe` la possibilita` di utilizzare i requisiti di altre imprese), le nuove soglie di applicazione della normativa comunitaria, i nuovi termini per le gare e le nuove modalita` di pubblicita`.

Le direttive comunitarie prevedono anche altri istituti innovativi, a «recepimento facoltativo», per i quali pero`, affinche` entrino in vigore, occorre attendere l`approvazione del Codice unico degli appalti pubblici (o «Codice De Lise»). Il provvedimento, approvato il 13 gennaio in via preliminare dal Consiglio dei ministri, e` attualmente all`esame del Consiglio di stato, della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari.

Per verificare quali parti delle direttive, e in particolare della direttiva 2004/18, entrano immediatamente in vigore occorre tenere conto che le norme comunitarie, decorso il termine per il recepimento da parte dei singoli stati membri, non si applicano sic et simpliciter nella loro interezza. La giurisprudenza comunitaria e costituzionale hanno da tempo dichiarato di immediata applicazione («self executing») soltanto le norme Ue indirizzate alle amministrazioni o quelle che escludono qualsiasi discrezionalita` degli stati in ordine alla loro attuazione.

Da cio` la necessita` di enucleare alla luce dei principi elaborati dalla citata giurisprudenza, le norme di principale interesse applicabili a partire dal 1° febbraio 2006 e le altre per le quali occorrera` attendere il varo de cosiddetto Codice De Lise.

Le norme della direttiva che non entrano in vigore
Innanzitutto non entrano in vigore le norme che riguardano istituti innovativi previsti nelle direttive, trattandosi di disposizioni che richiedono una valutazione e una scelta del legislatore italiano. In sostanza si tratta di norme a recepimento facoltativo o per le quali occorre procedere a un adattamento rispetto al quadro normativo vigente (e` il caso, per esempio, dell`articolo 52, comma 1 della direttiva). Si segnalano in particolare quelle relative ai seguenti istituti: dialogo competitivo (art. 29); accordi quadro (art. 32); le aste elettroniche (art, 54); sistemi dinamici di acquisizione (art. 33); le centrali di committenza (art. 11); cosiddetto «avvalimento» nell`ambito dei sistemi di qualificazione (art. 52, comma 1).

Non sembrano altresi` essere di immediata applicazione altre norme della direttiva che non sono innovative rispetto alle precedenti direttive Cee ( 92/50/Cee in particolare, per i servizi) e che riguardano materie sulle quali deve essere il legislatore nazionale a valutare come recepirle.

E` il caso, per esempio, della norma sui contratti di appalto (sola esecuzione, progettazione e costruzione, general contracting) per la quale la legge 109/94 ha gia` compiuto delle scelte ben precise, limitando l`appalto integrato (progettazione e costruzione) e il general contracting (utilizzabile soltanto per le opere della legge obiettivo). Stesso discorso si puo` fare per la norma sulle cause di esclusione (art. 45), dal momento che c`e` un rinvio agli stati membri che devono stabilire le condizioni di applicazione della norma comunitaria, potendo anche prevedere deroghe (anche piu` restrittive) a essa. Ugualmente, per la disciplina della trattativa privata (artt. 30 e 31, ove si prevede anche l`ammissibilita` dei rilanci successivi) il rinvio contenuto nell`art. 28 della direttiva («le amministrazioni applicano le procedure nazionali adattate alla presente direttiva») fa si` che gli articoli 30 e 31, ancorche` indirizzati alle singole amministrazioni, presuppongano una valutazione ulteriore compiuta dal legislatore, in assenza della quale ogni applicazione immediata pare da escludersi.

Le norme che entrano in vigore
Fra le norme immediatamente in vigore da oggi si segnalano, in particolare, quelle relative a: soglie di applicazione della normativa comunitaria, che diventa 211 mila euro per le forniture e per i servizi (422 mila per forniture e servizi nei settori speciali) e 5,278 milioni per i lavori (anche nei settori cosiddetti speciali, in virtu` della recentissima modifica alla direttiva 2004/18/Ce apportata con regolamento della Commissione europea del 19 dicembre 2005); cosiddetto avvalimento (in fase di gara) dei requisiti di altri soggetti da parte di colui che partecipa alla gara (art. 48, commi 3 e 4), istituto peraltro ritenuto applicabile anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato; specifiche tecniche (art. 23); condizioni di esecuzione degli appalti (art. 26); principio di corrispondenza dei requisiti minimi di capacita` rispetto all`oggetto dell`appalto (art. 44, comma 2) che innovano le disposizioni vigenti ma seguendo, nella sostanza, principi gia` consolidati; richiesta di requisiti di partecipazione relativi all`indicazione di misure di «gestione ambientale» (art. 48, comma 2, lettera f e art. 50); modalita` di pubblicazione di bandi e avvisi di gara (viene meno il riferimento alla banca dati Ted, art. 36, comma 4); avvisi di preinformazione (art. 36, comma 5); riscontro della pubblicita` effettuata (art. 36, comma 8); norme sulla pubblicita` dei bandi e degli avvisi, nonche` sui termini per la trasmissione delle domande di partecipazione e sull`invio delle offerte che potranno essere immediatamente applicate. In particolare: per le procedure ristrette con procedura accelerata si prevede la riduzione del termine dei 40 giorni previsto per la ricezione delle offerte che potra` arrivare fino a 22 giorni (ora e` di 26 giorni), o a 15 nel caso in cui i documenti di gara siano inviati per via elettronica e ancora a dieci giorni se e` stato disposto l`accesso libero su sito internet della documentazione di gara (art. 38, commi da 5 a 7); criteri di aggiudicazione e possibilita` di indicare l`ordine decrescente dei criteri (art. 53, comma 2); probabilmente, anche la nuova disciplina delle concessioni (artt. da 56 a 65) potrebbe ritenersi applicabile dal momento che si tratta di norma indirizzata alle amministrazioni (e quindi sarebbe applicabile anche la norma che consente di affidare la concessione di lavori pubblici con procedure diverse dalla licitazione privata prevista dalla legge Merloni). Rimane pero` un dubbio generale derivante dalla scelta, effettuata negli anni scorsi dal nostro legislatore, di prevedere nel nostro ordinamento una procedura (la licitazione privata) piu` concorrenziale rispetto alle altre previste dalla direttiva (anche la trattativa privata con o senza bando). In passato la Corte costituzionale aveva ritenuto del tutto legittime le previsioni del legislatore nazionale piu` concorrenziali (per esempio, con riguardo ai limiti imposti alla trattativa privata) rispetto alle ulteriori procedure previste dalle direttive europee.

Fonte: Italia Oggi