| Appalti pubblici, varato il nuovo Codice |
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Ok del Consiglio dei ministri al Codice che coordina le norme su appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e in quelli speciali. Recepite nel testo, operativo sessanta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, importanti richieste dell'Ance.
Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 marzo u.s. ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che da` attuazione alla delega contenuta nella legge 62/2005 (legge comunitaria 2004) e recepisce nell`ordinamento interno le Direttive 2004/18 e 2004/17 relative rispettivamente alla unificazione della disciplina degli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture nei cosiddetti settori ordinari e alla disciplina degli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture nei settori cosiddetti esclusi (definiti ora ``speciali``) relativi al gas, energia termica, elettricita`, acqua, trasporti, servizi postali, estrazione di petrolio e altri combustibili. Il Codice nel coordinare le disposizioni attinenti ai settori ``ordinari`` e ``speciali`` fino ad ora distinti nell`ordinamento riunisce, altresi`, in maniera organica, la regolamentazione degli appalti sopra e sotto soglia comunitaria. Introduce, inoltre, nuovi strumenti contrattuali e mezzi di modernizzazione, quali l`avvalimento, gli accordi quadro, il dialogo competitivo e le aste elettroniche, innovando la disciplina nazionale nei settori in cui maggiormente si discostava dagli indirizzi europei. Viene fatta salva, comunque, tutta la vigente disciplina in materia di antimafia cosi` come la normativa sulla sicurezza dei cantieri. Da una prima lettura del testo risultano recepite alcune importanti richieste avanzate dall'ANCE relative, in particolare, alle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione; alla liberalizzazione dei criteri di aggiudicazione e alla valutazione delle offerte anomale sotto soglia. Viene prevista un`entrata in vigore differita di sessanta giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e, quindi, non la vacatio legis ordinaria di quindici giorni) per consentire come era stato, peraltro, suggerito anche nei pareri delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato, agli operatori del settore di adeguarsi alle innovazioni legislative dallo stesso introdotte. Il Governo ha, inoltre, deciso che le nuove disposizioni troveranno applicazione solo ai bandi pubblicati dopo la sua entrata in vigore. Il decreto legislativo dovra` essere ora inviato alla firma del Capo dello Stato per approdare successivamente in Gazzetta Ufficiale. |




























