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Appalti pubblici, variazione dei requisiti generali riflessi sull’attestato SOA Stampa E-mail
Con la determinazione n. 7 del 17 aprile 2002, l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, ha fornito ulteriori istruzioni sulle modalità di trasmissione delle informazioni riguardanti le imprese, ai fini del successivo inserimento nel “Casellario informatico delle imprese qualificate”. L’Autorità nella determinazione in parola individua due tipi di informazioni:

1) Le informazioni che si riferiscono alle variazioni minime delle attestazioni rilasciate, quali quelle relative a:
  • denominazione/ragione sociale; sede legale (D.P.R. n. 34/2000 art. 27, comma 2, lett. a);
  • rappresentanza legale e/o direzione tecnica (D.P.R. n. 34/2000 art. 27, comma 2, lett. b);
  • avvenuta acquisizione del certificato di qualità aziendale o della dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale (D.P.R. n. 34/2000 art. 4, comma 3); Debbono essere trasmesse all’Osservatorio dei lavori pubblici, esclusivamente tramite le SOA che hanno provveduto ad effettuare dette variazioni;

    2) Le informazioni che si riferiscono alle variazioni intervenute nei requisiti di ordine generale (D.P.R. n. 34/2000 art. 17, comma 1) debbono essere trasmesse all’Autorità, con apposita comunicazione, a cura delle imprese interessate, entro trenta giorni dal loro verificarsi (D.P.R. n. 34/2000 art. 27, comma 3).
    Il ritardo od il mancato invio della comunicazione, come precisato dall’Autorità nella determinazione n. 1/2002 sono suscettibili di provvedimenti sanzionatori da parte della stessa, con annotazione nel Casellario informatico ed avranno rilevanza quali cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni (art. 75, comma 1 lett. h del D.P.R. n. 554/1999 e successive modifiche).

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