| Appalti pubblici, variazione dei requisiti generali riflessi sull’attestato SOA |
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Con la determinazione n. 7 del 17 aprile 2002, l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, ha fornito ulteriori istruzioni sulle modalità di trasmissione delle informazioni riguardanti le imprese, ai fini del successivo inserimento nel “Casellario informatico delle imprese qualificate”.
L’Autorità nella determinazione in parola individua due tipi di informazioni: 1) Le informazioni che si riferiscono alle variazioni minime delle attestazioni rilasciate, quali quelle relative a: 2) Le informazioni che si riferiscono alle variazioni intervenute nei requisiti di ordine generale (D.P.R. n. 34/2000 art. 17, comma 1) debbono essere trasmesse all’Autorità, con apposita comunicazione, a cura delle imprese interessate, entro trenta giorni dal loro verificarsi (D.P.R. n. 34/2000 art. 27, comma 3). Il ritardo od il mancato invio della comunicazione, come precisato dall’Autorità nella determinazione n. 1/2002 sono suscettibili di provvedimenti sanzionatori da parte della stessa, con annotazione nel Casellario informatico ed avranno rilevanza quali cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni (art. 75, comma 1 lett. h del D.P.R. n. 554/1999 e successive modifiche). Per maggiori informazioni Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo |




























