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Cantieri: al via i nuovi criteri di riconoscimento per i lavoratori Stampa E-mail
luned́ 06 settembre 2010

Dal 7 settembre prossimo la tessera di riconoscimento dei dipendenti di imprese appaltatrici o subappaltatrici dovrà contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. I lavoratori autonomi, invece, dovranno indicare il nome del committente. E' quanto stabilisce la legge 136/10.

Dal prossimo 7 settembre, la tessera di riconoscimento deve essere arricchita di nuovi dettagli. I

n particolare, i datori di lavoro dovranno specificare anche la data di assunzione di ciascun lavoratore tenuto a indossarla nonche`, nelle ipotesi di subappalto, la relativa autorizzazione.

I lavoratori autonomi, invece, dovranno indicare il nome del committente.

A stabilirlo e` la legge n. 136/2010, contenente il piano straordinario antimafia, che integra con proprie norme, operative da martedi` prossimo, le disposizioni del T.u. sicurezza (il dlgs n. 81/2008).

La tessera di riconoscimento.

Munire i lavoratori con apposito tesserino e` un obbligo previsto dal T.u. sicurezza. In particolare, il dlgs n. 81/2008 stabilisce, all`articolo 18, che il datore di` lavoro e i dirigenti, i quali organizzano e dirigono le attivita` secondo le attribuzioni e competenze a essi conferite, devono munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita` del lavoratore e l`indicazione del datore di lavoro. L`obbligo e` previsto nell`ambito dello svolgimento di attivita` in regime di appalto e subappalto. Medesimo obbligo e` disciplinato sempre dal T.u., all`articolo 21 a carico dei lavoratori autonomi. Si tratta, in particolare, dei componenti dell`impresa familiare (articolo 230-bis del codice civile), dei lavoratori autonomi che compiono opere o servizi (ai sensi dell`articolo 2222 del codice civile), dei coltivatori diretti del fondo, dei soci di societa` semplici operanti nel settore agricolo, degli artigiani e piccoli commercianti. Tutti questi lavoratori, stabilisce il T.u., devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le proprie generalita`, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attivita` in regime di appalto o subappalto.

Le novita` dal 7 settembre.

Il provvedimento contro le mafie, la legge n. 136/2010 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 196/2010 (si veda ItaliaOggi del 24 agosto), integra le predette disposizioni del T.U. sicurezza prescrivendo altre informazioni da dettagliare sulla tessera di riconoscimento. Quest`ultima, in base all`articolo 5 della predetta legge, nel caso di tessera destinata ai lavoratori di imprese, deve contenere oltre agli elementi gia` previsti anche la data di assunzione nonche`, nelle ipotesi di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, inoltre, lo stesso artico`o 5 stabilisce che la tessera contenga pure l`indicazione del committente. Come accennato, l`integrazione delle informazioni, sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi, dovra` avvenire a partire dal prossimo 7 settembre, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni contro le mafie.

Le sanzioni.

Il T.U. sicurezza disciplina la tessera di riconoscimento in due momenti: come obbligo, per i datori di lavoro, di fornirla ai propri lavoratori e come obbligo per gli stessi lavoratori di esporla. In dettaglio l`obbligo di munire il proprio personale di tale tessera e` previsto a carico delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, nell`ambito dello svolgimento di attivita` in regime di appalto o subappalto. Stesso obbligo (cioe` di esporre la tessera di riconoscimento) vige anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita` nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. A carico dei datori di lavoro e dirigenti che non provvedono alla fornitura, al personale, della tessera di riconoscimento e` prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore. I lavoratori che non espongono la tessera di riconoscimento sono puniti con la stessa sanzione, ma d`importo da 50 a 300 euro. Quest`ultima sanzione e` prevista anche a carico dei lavoratori autonomi che non provvedono a munirsi di tessera.