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Codice appalti: per il 3° correttivo in arrivo la pubblicazione in GU Stampa E-mail

Prevista entro fine mese la pubblicazione in Gazzetta del 3° decreto correttivo del T.U. appalti, già firmato dal Capo dello Stato. Dalla pubblicazione scatteranno 15 giorni di vacatio prima dell'entrata in vigore delle modifiche alla normativa, che riguardano tra l'altro project financing e qualificazione.

Mancano ormai pochi giorni alla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» del terzo decreto correttivo del codice degli appalti.

Dopo la firma del testo da parte del Capo dello Stato, l`11 settembre scorso, si e` concluso l`iter approvativo del provvedimento e ormai resta solo il passaggio finale in «Gazzetta» che potrebbe avvenire anche questa settimana.

 Dalla pubblicazione scatteranno i 15 giorni di vacatio prima dell`entrata in vigore. Quindici giorni di cui le stazioni appaltanti potranno approfittare per svuotare i cassetti e mandare in pubblicazione i bandi pensati prima del correttivo. Anche perche` dall`arrivo della riforma sara` necessario un lavoro di forte riscrittura dei documenti di gara. Basti pensare, ad esempio, ad alcune scelte fondamentali che prima l`amministrazione compiva proprio attraverso il bando nel sotto soglia, come nel caso delle offerte anomale.

Ora la possibilita` di procedere all`esclusione automatica e` ridotta alle gare sotto il milione per i lavori e sotto i 100mila euro per i servizi e le forniture. Allo stesso modo avendo eliminato, nel caso di gare da aggiudicare con il criterio dell`offerta economicamente piu` vantaggiosa, la possibilita` per la commissione di fissare i criteri con cui procedera` all`assegnazione dei punteggi minimi e massimi, diventa giocoforza necessario anticipare questa scelta sempre al momento di pubblicazione del bando.

Cosi` come sempre nel bando, in questo caso di servizi, deve essere consentito ai concorrenti di qualificarsi con i nuovi requisiti molto piu` morbidi: per la parte tecnico-economica (dei fatturati) si potranno utilizzare i tre migliori anni degli ultimi cinque o in alternativa i cinque migliori degli ultimi dieci.

Norma questa ricalcata sul modello dei lavori - ma in questo l`effetto e` sulla procedura di qualificazione gestita dalle Soa - che e` valida dall`entrata in vigore del decreto fino a tutto il 2010.

Vanno anche subito adeguati i bandi di lavori che riguardano anche categorie superspecializzate in misura superiore al 15% dell`importo totale.

Prima infatti c`era la clausola che imponeva l`Ati obbligatoria tra l`impresa generale e quella qualificata in questo tipo di categorie. Ora, in teoria, e` ammessa una quota di subappalto (30%) e il restante 70% dovra` andare in Ati obbligatoria. Difficile pero` pensare che le imprese generali ritengano sempre conveniente spezzare in due la lavorazione.

Per quanto riguarda il project financing la procedura per l`individuazione del promotore si sdoppia e sara` l`amministrazione a scegliere quale seguire. La prima ipotesi parte con un bando di gara per la ricerca del promotore per un`opera inserita nel programma triennale e basato sullo studio di fattibilita`.

In gara i concorrenti sviluppano il progetto preliminare, il piano economico-finanziario asseverato e la bozza di convenzione. Il progetto preliminare del promotore va poi approvato vigente. In questa fase il promotore ha l`onere di apportare le modifiche progettuali richieste. Se pero` il progetto non ha subito modifiche, si procede all`aggiudicazione della concessione al promotore. Se invece ci sono modifiche, la concessione viene aggiudicata solo dopo che il promotore ha accettato di adeguarsi alle modifiche. Se non accetta l`amministrazione puo` interpellare i concorrenti successivi in graduatoria.

La seconda via e` quella gia` nota ma rivisitata della gara con diritto di prelazione. Anche in questo caso si parte da un avviso di ricerca del promotore selezionato sulla base di un preliminare ma gli si concede in piu` il diritto di prelazione, da esercitare dopo una gara per la ricerca di progetti migliori.

 Rispetto al vecchio modello Merloni, viene eliminata l`ulteriore fase della procedura negoziata dopo la gara. Ammessa anche una terza via in cui i privati possono farsi avanti anche senza la sollecitazione dell`amministrazione.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore