| Contratto di appalto e durc nei lavori pubblici |
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L`Ance ha prospettato un interpello al Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla delicata questione della responsabilita` solidale. Come noto, infatti, il Codice degli appalti, uniformandosi alla materia della regolarita` contributiva vigente e, in particolare, a quella attinente il DURC (documento unico di regolarita` contributiva), sancisce l`obbligo per gli appaltatori e i subappaltatori di presentare il DURC ad ogni stato di avanzamento lavori (sal) e al saldo finale. Sussistono pero` alcune problematiche che rivestono un`estrema importanza ai fini del corretto pagamento dei sal in conseguenza di comportamenti da parte delle committenti pubbliche nei confronti dell`impresa aggiudicataria dell`appalto. Il DURC riunisce in se` tre certificazioni di regolarita` distinte e cioe`, per le imprese edili, quelle riguardante INPS, INAIL e Cassa Edile. Per quanto concerne l`INPS e l` INAIL, gli Istituti spesso non sono in grado di attestare la certificazione correlata al singolo appalto, con la conseguenza che un`impresa in regola per il lavoro per il quale il DURC e` richiesto ai fini del sal, e` dichiarata complessivamente irregolare in ragione delle situazioni di altri cantieri, senza la possibilita` di documentare a quale appalto sia riferita l`irregolarita` stessa. Nell`ipotesi di subappalto, puo` accadere che all`impresa principale venga sospeso il pagamento del sal in presenza di un DURC irregolare del subappaltatore per irregolarita` attinenti altri cantieri o opere, rispetto alle quali non scatta alcun obbligo di responsabilita` solidale dell`impresa appaltatrice al pagamento dei contributi dovuti, in quanto afferenti lavoratori diversi da quelli impiegati nell`opera interessata. Infatti, l`attuale normativa stabilisce che la responsabilita` solidale tra impresa principale e impresa subappaltatrice non puo` che riguardare i lavoratori occupati nel singolo appalto e solo per la durata dello stesso. In proposito l`Ance ha chiesto al Ministero di conoscere la corretta interpretazione delle norme poste a fondamento dei due istituti, responsabilita` solidale nel contratto di subappalto e DURC nei lavori pubblici, nonche` le determinazioni conseguenti. Con l`interpello n. 15/2009, riportato in allegato, il Ministero recepisce le osservazioni dell`Ance. Da una parte sottolinea che la problematica e` legata al fatto che il durc attesta, in linea di principio, la regolarita` dell`impresa nel suo complesso senza che sia possibile per una medesima impresa essere considerata regolare o irregolare a seconda dei ``cantieri o opere`` presi in considerazione. Pur confermando tale principio, il Dicastero sottolinea come sia possibile discostarsi laddove, come nei casi in esame, l`impresa interessata ad ottenere il rilascio del Documento di regolarita` contributiva per il pagamento di un SAL sia regolare con riguardo al personale utilizzato nello specifico cantiere oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici, in quanto con le stesse sussiste una responsabilita` solidale riferita solo al personale occupato nel cantiere. In tale fattispecie, pertanto, e` possibile attivare una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo INPS, che rilascera` un verbale in cui si certifica la regolarita` degli adempimenti contributivi relativi al personale utilizzato nel singolo appalto, cosi` come previsto dall`art. 3, comma 20, della legge n. 335/1995. Detto verbale potra` essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarita` contributiva, riferita al singolo cantiere, con il quale l`impresa in questione potra` ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori.
Allegato
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