| Controversie sulle gare: possibile ricorrere all'Authority |
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Per ridurre i ricorsi nel campo degli appalti, sia le p.a. che le imprese potranno rivolgersi all'Autoritą di vigilanza, compilando un format ad hoc, per risolvere le questioni sorte durante la gara. L'istituto, come prevede il Regolamento, potrą esprimere un parere non vincolante.
L`Autorita` per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi potra` esprimere un parere, non vincolante, sulle questioni insorte durante le gare d`appalto, ma le richieste degli interessati dovranno pervenire soltanto con un apposito format predisposto dall`organismo di vigilanza. E` quanto prevede il regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie previsto dall`art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (il cosiddetto Codice degli appalti pubblici). La norma del codice stabilisce infatti che l`Autorita` per la vigilanza sui contratti pubblici possa esprimersi su iniziativa della stazione appaltante e di una o piu` delle altre parti rendendo un parere, peraltro non vincolante, quando si tratti di risolvere delle controversie insorte «durante lo svolgimento delle procedure di gara» degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel regolamento varato dal consiglio dell`Autorita` ieri, al quale e` accompagnato un format per le richieste (e soltanto le richieste predisposte con il format saranno poi vagliate dall`Autorita`), e` stabilito che l`istanza, da trasmettere per fax, raccomandata o posta elettronica certificata, deve essere sottoscritta dalla persona fisica legittimata a esprimere all`esterno la volonta` del soggetto richiedente. Nella richiesta devono essere riportate le informazioni sul soggetto richiedente, sugli eventuali soggetti controinteressati, sull`oggetto della gara e l`importo a base d`asta, sul fatto che sia o meno pendente un ricorso al Tar, oltre alla rappresentazione delle «rispettive posizioni delle parti» e all`eventuale richiesta di audizione. Nel regolamento si precisa anche che la stazione appaltante, nel momento in cui e` attivata la procedura di precontenzioso, deve astenersi dal porre in essere atti che possano pregiudicare la risoluzione delle controversie (per esempio, se si discute di un provvedimento di esclusione dalla gara, la stazione appaltante non puo` procedere all`esclusione del concorrente in pendenza del precontenzioso). Tutte le questioni saranno istruite dall`ufficio affari giuridici dell`autorita`, settore precontenzioso, che dovra` comunicare l`avvio del procedimento e il nominativo del relativo responsabile entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, e potra` chiedere anche la trasmissione di ulteriori deduzioni sulla questione in esame. Se una delle parti non partecipera` al contraddittorio «documentale e/o orale» (nel caso si svolga l`audizione che deve essere convocata entro dieci giorni), l`Autorita` valutera` sulla base di quanto in suo possesso. La vicenda sara` comunque decisa dalla costituenda commissione per la soluzione delle controversie. La commissione, il cui presidente sara`, a rotazione, uno dei membri del consiglio, dovra` essere composta da «esperti nei settori degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nominati dal consiglio dell`Autorita`» e decidera` sulla base di una relazione istruttoria del responsabile del procedimento. Fonte Italia Oggi Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo |




























