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Direttore lavori, riservata la relazione alla p.a. Stampa E-mail
Una stazione appaltante può negare l'accesso a terzi delle relazioni elaborate dal direttore e dal collaudatore di lavori pubblici. Lo ha stabilito una sentenza del Consiglio di Stato, che si allinea così alle disposizioni sul caso previste dal Codice appalti.
Le relazioni del direttore e del collaudatore di lavori pubblici restano segrete e la stazione appaltante puo` negarne l`accesso «per tutelare se stessa di fronte al privato che intenda accedere ad atti interni che riguardino la sfera delle libere valutazioni dell`amministrazione».


Il verdetto e` firmato dall`Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 11 depositata il 13 settembre). Il massimo organo della giustizia amministrativa si e` trovato a dover ricomporre un contrasto giurisprudenziale, tra due orientamenti, il primo (espresso piu` volte dalla Quarta sezione) che propendeva per l`accessibilita` delle due relazioni nel caso di controversia fra appaltatore ed ente, mentre il secondo filone (principalmente asserito dalla Quinta sezione) riteneva ``non ostensibili`` tali documentazioni neanche nell`ipotesi di accordo bonario, cosi` come previsto dall`articolo 31-bis della legge Merloni, che le etichetta come ``riservate``, e dall`articolo 10 del regolamento sui lavori pubblici (Dpr 554/1999). A creare maggior confusione contribuiva lo stesso legislatore nazionale, con la legge 166/2002 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) che aveva abrogato il termine ``riservato``, mentre ora il Codice Appalti (Dlgs 163/2006, art. 256) ha ripristinato il divieto di accesso e di divulgazione di tali documenti, riservati al direttore di lavori e all`organo di collaudo.


L`Adunanza Plenaria sceglie questa seconda interpretazione, respingendo l`istanza di accesso agli atti formulata da una ditta davanti al Tar di Palermo e al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia. L`acquisizione di questi pareri non puo` avvenire nelle ipotesi di accordo bonario tra stazione appaltante e impresa, anche perche` in caso di mancata transazione, il privato avrebbe in mano dei documenti fondamentali per l`Amministrazione pubblica, gli unici che le permetterebbero di difendersi nell`eventuale contenzioso.
Non a caso, il nuovo Codice Appalti equipara la relazioni del Dl e del collaudatore ai pareri legali acquisiti dall`ente, «non ostensibili a terzi, perche` riferiti ad un contenzioso potenziale o attuale con l`esecutore delle opere».

Fonte: Edilizia e Territorio