800px 1000px wide   small medium big Rss Opml
facebook.gif
Dati Meteo in Tempo Reale
 
arpacel_logo.gif

cadic.jpg

Io il pizzo non lo pago

testa_alta.gif
Home arrow Articoli arrow Gare d'appalto: va tutelata la buona fede dei partecipanti
Gare d'appalto: va tutelata la buona fede dei partecipanti Stampa E-mail
La p.a., oltre ad assicurare regolare svolgimento delle gare, deve tutelare la buona fede dei partecipanti. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, ribaltando una sentenza del Tar, non ha ammesso come causa di esclusione un'irregolarità formale nella compilazione dell'offerta.
E` ben vero che la pubblica amministrazione  deve assicurare la regolarita` dello svolgimento delle gare di appalto, che bandisce e presiede, ma non fino al punto di negare altri principi dell`ordinamento, come la tutela della buona fede e l`affidamento dei partecipanti alla gara, affidati del pari alla sua cura.
Questo rilevante messaggio e` messo in evidenza nella sentenza 3384/2007 in cui il Consiglio di Stato ribalta la sentenza dal Tar Sardegna il quale aveva annullato la determinazione comunale di aggiudicazione di una gara d`appalto per il restauro di una chiesa, escludendo l`impresa aggiudicatrice in base ad una irregolarita` formale nella compilazione dell`offerta.


Le ragioni dell`esclusione


Piu` in dettaglio, le ragioni dell`esclusione consistevano nell`omessa indicazione - in calce all`ultima pagina della lista di lavorazioni e forniture previste per l`esecuzione dei lavori - del prezzo complessivo offerto, espresso sia in lettere che in cifre, come richiesto dal disciplinare di gara.
Il Collegio rileva, in punto di fatto, che, contrariamente a quanto stabilito nel disciplinare, la suddetta lista non conteneva, in realta`, alcuno spazio predisposto per l`inserimento di tali dati.
I quali, peraltro erano comunque indicati, e dunque conoscibili, secondo le formalita` prescritte, anche in una distinta sezione dell`offerta presentata.
Considerato, inoltre, che altre tre imprese erano incorse nel medesimo errore, il giudice amministrativo ribadisce - sul piano piu` strettamente giuridico - censurando la decisione di primo grado - che le domande presentate, ancorche` inserite in un contesto procedimentale, non perdono la loro natura di atti privati, soggetti, in quanto tali, ai principi fondamentali del diritto civile, quali la ``buona fede`` e la tutela dell`affidamento.
Di essi ha tenuto conto la stazione appaltante - si sottolinea in sentenza - evitando di estromettere la ricorrente, a causa di una difformita` (dalle previsioni di gara) evidentemente dettata da un involontario errore materiale della stessa amministrazione, nella predisposizione del modello della lista delle categorie di lavorazioni e fornitura.


Approccio sostanzialistico


Conformandosi al risalente orientamento giurisprudenziale - secondo cui si deve accogliere l`interpretazione della disciplina di gara che tuteli maggiormente gli interessati di buona fede, salvaguardando cosi` l`ammissibilita` delle offerte e consentendo la maggiore partecipazione di offerenti - il Consiglio ha ravvisato nella domanda dell`azienda esclusa ogni elemento idoneo ad individuare o ricavare i dati relativi all`offerta presentata.
Il Consiglio di Stato ha dimostrato, in tal modo, un approccio sostanzialistico in una materia, come quella della valutazione della regolarita` delle istanze di partecipazione alle gare d`appalto, caratterizzata, a volte, da un accentuato quanto non necessario formalismo.


Fonte: Il Sole 24 Ore