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Gare, l'errore formale non basta per l'esclusione Stampa E-mail
Non si può escludere un'impresa da una gara d'appalto solo sulla base di un errore formale contenuto nell'istanza di partecipazione. Lo ribadisce il Consiglio di Stato, sottolineando la prevalenza degli elementi sostanziali su quelli formali.
Un`impresa concorrente in una gara di appalto non puo` essere esclusa per non aver indicato, in calce a una lista di lavorazioni e di forniture, il prezzo globale e il ribasso espressi in cifre e in lettere, non risultando la lista stessa predisposta per l`inserimento di questi dati e avendo il partecipante comunque esplicitamente indicato le informazioni economiche in un`apposita dichiarazione di offerta.


Il Consiglio di Stato ha confermato (sezione V, n. 3384 del 21 giugno 2007) una linea interpretativa tesa a favorire la massima partecipazione alle procedure di selezione dei contraenti fondata sul riconoscimento della prevalenza degli elementi sostanziali (dichiarazione effettiva dell`offerta, anche se non confermata in calce alla lista lavorazioni) su quelli formali (richiesta di una duplice proposizione delle informazioni essenziali).


Nella pronuncia, l`organo di giustizia amministrativa evidenzia che, se la tutela dell`interesse pubblico impone che l`amministrazione debba essere garante della correttezza dello svolgimento del procedimento al quale presiede, e` anche vero che sussistono altre esigenze giuridicamente rilevanti, quali la buona fede e l`affidamento, il cui rispetto compete parimenti al soggetto pubblico.


In tal senso, occorre infatti considerare l`esigenza di prediligere un approccio sostanzialistico nell`interpretazione delle istanze di partecipazione alla gara (a maggior ragione se lo stesso comportamento e` stato tenuto da altri concorrenti, indotti in errore dalla incompleta schematizzazione di un fac-simile). Nel quadro interpretativo le istanze, ancorche` inserite in un contesto procedimentale, non perdono la loro natura di atti privati, il cui regime giuridico soggiace ai principi fondamentali del diritto civile, all`interno dei quali sicuramente appartiene quello della tutela dell`affidamento.


Una stazione appaltante deve quindi tener conto della prevalenza del dato sostanziale su quello formalistico, potendo pertanto non disporre una sanzione espulsiva a causa di una difformita` dalle previsioni di gara, quando risultante come evidentemente dettata da un involontario errore materiale della stessa amministrazione nella predisposizione del modello della lista delle categorie di lavorazioni e forniture, e quando, oltretutto, la stessa lex specialis affidi comunque alla dichiarazione di offerta l`indicazione in cifre e in lettere del prezzo globale e del ribasso proposto dai concorrenti.


L`applicazione dei principi di tutela dell`affidamento e di correttezza dell`azione amministrativa, in correlazione con la generale clausola di buona fede che informa l`azione amministrativa nel suo complesso, impedisce che le conseguenze di una condotta colposa della stazione appaltante possano essere traslate a carico del soggetto partecipante con l`esclusione dalla procedura (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 6190 del 17 ottobre 2006).


Nella stessa prospettiva si colloca anche l`orientamento giurisprudenziale secondo il quale si deve accogliere l`interpretazione della disciplina di gara che tutela gli interessati di buona fede, salvaguardando cosi` l`ammissibilita` delle offerte e consentendo la maggiore partecipazione di offerenti (Cga Sicilia, n. 96 del 8 maggio1997; Consiglio di Stato, sezione VI, n. 759 del 12 maggio 1994; sezione V, n. 753 del 26 giugno 1993), a fronte della duplice necessita` di tutelare sia l`affidamento ingenerato nelle imprese partecipanti, sia l`interesse pubblico al piu` ampio possibile confronto concorrenziale Consiglio di Stato, sezione V, n. 1224 del 8 marzo 2006; Cga Sicilia, n.4 del 20 gennaio 2003), al fine di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo quanto piu` vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi, per l`amministrazione.


Sulla base di tali elementi, deve essere valutato positivamente anche il comportamento della Commissione giudicatrice, quando questa individua nella dichiarazione di offerta ogni elemento idoneo ad individuare o ricavare i dati relativi alla proposta economica dell`impresa concorrente.

Fonte: Il Sole 24 Ore