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Per evitare che un'impresa, non al corrente di eventuali procedure penali a suo carico, venga denunciata e segnalata all'Authority, oltre che esclusa dalla gara, è necessario, suggerisce l'Ance, verificare la conformità della dichiarazione al certificato "storico".
Come e` noto, l`articolo 38 del decreto legislativo 163/2006
al comma 1, indica le cause che non consentono ai concorrenti di partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, all`affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti;
al comma 2, precisa che il concorrente puo` attestare il possesso dei requisiti richiesti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita` alle disposizioni del DPR n. 445/2000, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
al comma 3, prevede che in sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedano al competente Ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale (c.d. ``storico``) di cui all`articolo 21 del DPR n. 313/2002, oppure le visure di cui all`articolo 33, comma 1, del medesimo decreto.
Atteso che il certificato del casellario giudiziale c.d. ``storico`` non puo` essere rilasciato al suo intestatario che, pertanto, ne ignora l`intero contenuto, accade spesso che il soggetto interessato, nel rendere detta dichiarazione, ometta di indicare consapevolmente una certa fattispecie penale - ad esempio un modesto reato contravvenzionale - in quanto la ritiene lieve, ininfluente o addirittura superata per aver corrisposto la relativa multa.
In altri termini, il soggetto interessato, rende la dichiarazione in parola, semplicemente autocertificando i dati contenuti nel certificato del casellario giudiziale ordinario (e cioe` rilasciabile a richiesta dell`interessato) che, pertanto, non contengono l`iscrizione di provvedimenti di carattere penale, quali le sentenze passate in giudicato per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione; i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; le sentenze ai sensi dell`articolo 444 del codice di procedura penale.
Conseguentemente, le stazioni appaltanti, nel verificare le dichiarazioni rese dagli interessati, riscontrano delle incongruenze tra i dati della dichiarazione e quelli risultanti dal predetto certificato c.d. ``storico`` del casellario giudiziale e devono necessariamente avviare - con la denuncia penale e la segnalazione all`Autorita` per la vigilanza sui contratti pubblici - una procedura nei confronti dell`impresa che ha reso una dichiarazione non veritiera.
Si ricorda che presso l`Osservatorio per i lavori pubblici e` istituito il casellario informatico delle imprese qualificate - formato sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti - in cui sono inseriti tra gli altri dati, anche eventuali falsita` nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate dalle stazioni appaltanti in sede di verifica. Dette falsita` costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto per un anno ai sensi dell`art. 38, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 163/2006.
Pertanto, le imprese che intendono partecipare alle procedure di gara devono porre la massima attenzione nel predisporre detta dichiarazione, che deve contenere tutti i provvedimenti che i diretti interessati (rappresentanti legali e direttori tecnici) non possono ignorare di avere a proprio carico.
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