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Gare, non basta una generica dichiarazione sulla sicurezza Stampa E-mail

Ai fini della partecipazione ad una gara di lavori, la generica dichiarazione relativa al rispetto delle norme sulla sicurezza non equivale a quella sull'osservanza degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa in vigore. Lo precisa una sentenza del Tar Lazio.

Un  consorzio, escluso da una gara bandita dall`ANAS, ha impugnato  l`aggiudicazione definitiva della gara stessa a favore dell`impresa vincitrice, contestandone la legittimita` sul presupposto che, alla ripetuta procedura concorsuale, sarebbe stata illegittimamente ammessa a partecipare l`impresa seconda classificata. Il ricorso proposto dal consorzio ricorrente si basa sui seguenti motivi:
  • violazione del bando di gara e del disciplinare di gara;
  • violazione della lex specialis in ordine alle regole di ammissione alla gara dei concorrenti;
  • violazione e falsa applicazione dei principi informanti le procedure ad evidenza pubblica;
  • eccesso di potere per mancata valutazione dei requisiti e delle dichiarazioni di ammissione.
 Il consorzio ricorrente ha, quindi, adito il Tar Lazio per ottenere:
  • l`annullamento del provvedimento con cui la seconda classificata e` stata ammessa alla gara;
  • l`annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva del predetto appalto alla impresa aggiudicataria;
  • la condanna dell`ANAS al risarcimento del danno.
 Nel ricorso il consorzio ha fatto presente - e dimostrato senza essere contestato dalla stazione appaltante - che, in virtu` dell`esclusione dalla gara della seconda classificata  e della successiva riformulazione della media delle offerte, sarebbe risultato aggiudicatario della gara.
Nel merito, il Collegio giudicante ritiene  fondata la motivazione addotta dal ricorrente, secondo il quale la  seconda classificata avrebbe dovuto essere esclusa in quanto non aveva inserito nella propria offerta la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 con cui il concorrente o un suo procuratore, assumendone la responsabilita`, attesta l`osservanza all`interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, requisito richiesto, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara.Il Tar Lazio non ritiene idoneo ad incidere sulla fondatezza di detta motivazione del ricorrente il rilievo dell`ANAS secondo cui la dichiarazione resa dalla seconda classificata - di non trovarsi in nessuna delle situazioni, che a norma dell`art. 75 del DPR n. 554/1999 comportano l`esclusione dalla gara - e` stata correttamente considerata come idonea ad accertare anche la sussistenza all`interno dell`azienda della situazione di rispetto degli obblighi di sicurezza.
Il Tribunale adito, in linea con quanto illustrato dal consorzio ricorrente, evidenzia che la dichiarazione di cui all`art. 75 lett. e) del DPR n. 554/1999  si riferisce a ``gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell`Osservatorio dei lavori pubblici`` e, pertanto, ha un oggetto radicalmente diverso da quello di cui alla omessa dichiarazione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III,  con la sentenza n. 10227 del 22 ottobre 2007, accoglie il ricorso annullando la determinazione e condannando l`ANAS al pagamento a favore del consorzio ricorrente del risarcimento del danno.

Sentenza TAR Lazio n. 10227/2007