| Gare: obbligatoria la dichiarazione sui disabili |
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Va sempre allegata alla domanda di ammissione a una gara d'appalto, a pena di esclusione, la dichiarazione sui disabili prevista dall'art. 38 del Codice degli appalti. Così ha stabilito una sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna La dichiarazione sui disabili, prevista dall`articolo 38 del codice dei contratti pubblici, anche se negativa, deve essere sempre presentata in gara, a pena di esclusione, unitamente alla domanda di ammissione. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, prima sezione, con la sentenza del 14 febbraio 2008, n. 191, nella quale si precisano alcuni principi generali in applicazione dell`articolo 38, comma 1, lettera 1), del codice dei contratti pubblici (dlgs n. 163/2006), che richiama, fra gli obblighi dei concorrenti, anche quello relativo alla presentazione della certificazione, o della corrispondente dichiarazione sostitutiva, prevista dall`articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n 68, recante la normativa a tutela dei disabili. La presentazione di questa dichiarazione viene dal codice richiesta ai fini dell`ammissione alle gare di appalto pubblico e, anche in base a quanto precisato dalla giurisprudenza amministrativa, affermano i giudici del Tar, costituisce un obbligo «anche per le imprese esonerate dall`osservanza della normativa di salvaguardia dei soggetti svantaggiati, le quali sono tenute a produrre, unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione che attesti l`inapplicabilita` nei loro confronti della normativa in questione». Il punto delicato e` quello derivante dalla mancata previsione della richiesta di presentazione della dichiarazione negli atti di gara. A tale riguardo la sentenza precisa che «la normativa che impone ai soggetti partecipanti a gare d`appalto di presentare la dichiarazione relativa al rispetto delle norme sul lavoro dei disabili ha un chiaro contenuta di ordine pubblico, di modo che la sua applicazione non dipende dall`inserimento o meno dell`obbligo ivi previsto fra le specifiche clausole che regolano la singola gara». I concorrenti devono comunque inserire anche questa dichiarazione, prescindendo dal fatto che il bando l`abbia richiamata. Per i giudici «il bando che, eventualmente, non contempli siffatto obbligo deve ritenersi, comunque, integrato dall`anzidetta normativa (la legge n. 68/99, ndr)». E` a causa della «pregnanza normativa» delle norme a tutela dei disabili che deve pertanto ritenersi non sanabile l`assenza della dichiarazione.
Fonte: Italia oggi |




























