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L.248/2006: i nuovi obblighi per il settore delle costruzioni Stampa E-mail
Obbligo del cartellino nei cantieri, sospensione dei lavori, comunicazione anticipata dell'instaurazione di un rapporto di lavoro e "responsabilità solidale" sono i punti della legge 248/2006 di conversione e modificazione del Decreto Bersani di interesse del settore delle costruzioni. In attesa dell’adozione da parte del Ministero del Lavoro di un’apposita circolare contenente i chiarimenti connessi all`art. 36-bis si precisa quanto segue.

OBBLIGO DEL CARTELLINO

L’art. 36 bis, co 3 a partire dal 1°ottobre sancisce l’obbligo per i datori di lavoro del settore edile di munire il personale occupato di apposito cartellino di riconoscimento.

Tale cartellino deve contenere oltre ad una fotografia, le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Sarà, pertanto, sufficiente l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita del lavoratore.
La legge non richiede formati o modelli particolari per il cartellino, presumendosi, pertanto, che sarà a discrezione dell’impresa predisporre dei cartellini che risultino consoni all’utilizzo richiesto dalla legge. Sarà naturalmente fondamentale che il lavoratore esibisca tale cartellino al fine di essere immediatamente riconoscibile al personale ispettivo. La norma prevede che l’obbligo di indossare il cartellino grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano la propria attività all’interno del cantiere.
Per ciò che concerne i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti, è previsto un obbligo alternativo a quello dell’esibizione del cartellino da parte del lavoratore, mediante annotazione su un apposito registro delle presenze, vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente e da tenersi sempre in cantiere, con l’obbligo di compilarlo giornalmente con le relative presenze.

Si avranno, pertanto, tanti registri quanti cantieri avrà l`impresa.

A tale obbligo dovranno sottostare anche i lavoratori dipendenti di imprese non rientranti nel settore edile ma che prestino la propria opera all’interno del cantiere edile.
Nel caso in cui siano presenti nel cantiere più datori di lavoro, il committente dell’opera ne risponderà solidalmente.

SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il primo comma dell’art. 36 bis della Legge 248/2006 dispone la sospensione dei lavori da parte del personale ispettivo del Ministero del Lavoro, anche su segnalazione del personale ispettivo degli istituti previdenziali, nell’ambito dei cantieri edili. Il provvedimento sarà adottato qualora si riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo settimanale e giornaliero.
Nell`ipotesi in cui vi sia la presenza nel cantiere di piu` imprese anche non appartenenti al settore edile, si rileva che essendo la ratio della norma in oggetto quella di garantire, mediante strumenti efficaci, la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonche` quella di operare nell`ottica della lotta all`evasione contributiva e fiscale, non puo` non ritenersi che le imprese interessate alla previsione legislativa siano tutte quelle che operano all`interno del cantiere, sia strettamente appartenenti al settore edile che non.
Per quanto concerne poi il computo del 20% dei lavoratori irregolari, la percentuale deve essere commisurata alla singola impresa occupata nel cantiere e non anche a tutto il personale occupato in cantiere, stante la difficile applicazione del provvedimento cautelare nel caso contrario. Conseguentemente, ne deriva che il provvedimento di sospensione dei lavori non potra` andare a colpire tutto il cantiere, con il coinvolgimento di tutte le imprese in esso occupate, ma dovra` colpire la singola impresa irregolare.

Le violazioni previste dal comma 3 sono riferibili, infatti, alle singole imprese, le quali saranno le sole a poter regolarizzare le violazioni riscontrate.

COMUNICAZIONE ANTICIPATA DELL’INSTAURAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

L’obbligo della comunicazione dell’instaurazione dei nuovi rapporti di lavoro, a carico al datore di lavoro da effettuarsi un giorno prima dell`instaurazione stessa è in vigore dal 12 agosto scorso. Tale previsione, già da tempo prevista ma non ancora attuata, si colloca nel quadro della lotta al sommerso e al lavoro irregolare e si rivolge alle imprese edili in senso stretto.
La documentazione avente data certa fa riferimento alle eventuali raccomandate a/r fax o posta elettronica con la quale si è data comunicazione al Centro per l’impiego competente della nuova assunzione.

APPALTO E SUBAPPALTO

Anche per ciò che concerne la materia della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, la Legge 248/2006 ha disposto delle importanti novità volte a garantire misure di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.
Il disposto normativo ha stabilito, infatti, che l’impresa appaltatrice è responsabile solidalmente per i mancati versamenti delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal subappaltatore. Tale responsabilità comunque, ha precisato il legislatore, viene meno laddove l’appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti siano stati correttamente eseguiti.

Tale regime sarà applicabile successivamente all’adozione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, di un apposito decreto interministeriale che specifichi la documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale delle imprese.