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Materiali da costruzione: sė del Senato al decreto Stampa E-mail

Via libera del Senato al dl 162/08 che modifica il meccanismo dell'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione. Lo stesso decreto prevede tra l'altro, la proroga al 30 marzo 2009 della sospensione della norma che vieta il ricorso all'arbitrato.

Il decreto legge 162 /08 recante ``Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell`autotrasporto, dell`agricoltura e della pesca professionale, nonche` di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997`` e` stato assegnato, in prima lettura, alla Commissione Lavori Pubblici del Senato (DDL 1152/S - Relatore Sen. Angelo Maria Cicolani del Gruppo parlamentare PdL).

Il provvedimento d`urgenza contiene, in particolare, disposizioni per il riequilibrio dei rapporti contrattuali tra stazioni appaltanti e imprese esecutrici a seguito dei rilevanti aumenti dei costi di alcuni materiali da costruzione, dettando al suddetto fine una disciplina, in deroga all`art. 133, commi da 4 a 7, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

Le disposizioni vigenti al riguardo prevedono che, qualora il prezzo dei singoli materiali subisca variazioni superiori al 10%, si possa fare luogo a compensazioni in aumento o in diminuzione.

La norma del decreto legge prevede, limitatamente al 2008, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi, entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all`8%, relative all`anno 2008 dei singoli prezzi dei materiali da costruzioni ritenuti piu` significativi.

La compensazione e` determinata applicando la percentuale di variazione che eccede l`indicato 8% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell`anno 2008, nelle quantita` accertate dal direttore dei lavori. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui sopra.

Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accetta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.

Le disposizioni non si applicano, per variazioni in aumento, qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell`andamento dei lavori addebitabile all`appaltatore e non si applicano ai materiali per i quali trova applicazione il pagamento anticipato degli stessi, di cui all`art. 133, comma 1/bis, del D.Lgs 163/06.

Per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, precedenti all'anno 2008, già rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 133, comma 6, del D.Lgs. 163/06, e successive modificazioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui al medesimo art.133, commi 4 e 5. La copertura finanziaria della norma e` individuata dall`art. 133 , comma 7, del Codice dei Contratti pubblici.

In caso di insufficienza delle risorse di cui al suddetto comma, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione di lavori e delle relative risorse presenti nell`elenco annuale di cui all`art. 128 del Codice stesso. A tale fine e` previsto che le amministrazioni aggiudicatrici provvedano ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011. Per i soggetti tenuti all`applicazione del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici di cui all`art. 142, comma 4, del Codice per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, al relativo onere, stimato, in via prudenziale in 300 milioni di euro, nell`ipotesi di assenza delle risorse di cui sopra, si provvede mediante l`istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione di 300 milioni di euro per l`anno 2009.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita` di utilizzo del Fondo per l`adeguamento prezzi, garantendo la parita` di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonche` la proporzionalita`, per gli aventi diritto, nell`assegnazione delle risorse. (si veda nei correlati la News del 29 ottobre 2008, n.2042). Nel testo viene, altresi`, prevista l`autorizzazione di spesa a favore della Regione Sardegna per opere connesse al ``grande evento`` della Presidenza italiana del G8, di cui al DPCM 21 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all`art. 61 della legge 289/02, per un importo pari a 233 milioni di euro.

Altre norme sono volte a dare attuazione alle previsioni di cui all`art. 2, comma 109, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), e dell`art. 2, comma 1, del decreto legge 61/08, convertito dalla L. 113/08 , in tema di definizione delle posizioni dei soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le regioni Marche ed Umbria nel 1997. Tali disposizioni prevedono che i soggetti interessati dalle ordinanze di sospensione ivi citate restituiscano i tributi ed i contributi, oggetto delle sospensioni in misura ridotta al quaranta per cento, senza aggravio di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione in centoventi rate mensili da versare il giorno 16 di ogni mese a decorrere da gennaio 2009.

Entro la data del 16 gennaio 2009, i soggetti, che non vi abbiano gia` provveduto, devono effettuare gli altri adempimenti non posti in essere per le sospensioni disposte dalle predette ordinanze. Il mancato o tardivo versamento non determina la perdita del diritto alla riduzione degli importi dovuti, ma comporta l`applicazione delle vigenti disposizioni, previste per i tributi ovvero per i contributi, in materia di omesso versamento.

Nel caso di mancato versamento delle somme iscritte a ruolo alle prescritte scadenze e` previsto il recupero coattivo delle rate non pagate con la presentazione di un modello, predisposto dall`Agenzia delle entrate con il quale il contribuente comunica le imposte oggetto della definizione e le modalita` del versamento prescelte. Il decreto legge prevede, infine, misure di sostegno per il settore agricolo, della pesca e dell`autotrasporto che verranno adottate con appositi decreti, per le misure di rispettiva competenza, dei Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, entro il 15 novembre 2008 e, il successivo 30 novembre saranno definite, mediante appositi bandi, le procedure di attuazione delle suddette misure.

All'onere connesso si provvede nel limite di 230 milioni di euro da utilizzarsi entro il 31 dicembre 2008.