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Pagamenti p.a., definite le modalità della sospensione Stampa E-mail
Sarà operativo dal 29 marzo il decreto del ministro dell'Economia pubblicato in G.U., che, come si legge in una nota Ance, stabilisce le modalità con cui attuare il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, per importi superiori a 10mila euro, in caso di morosità.

Tale procedura riguarda unicamente la sospensione dei pagamenti erogati da parte delle pubbliche amministrazioni e delle societa` a totale partecipazione pubblica, mentre, con successivo regolamento del Ministro dell`Economia e delle Finanze, verra` stabilita la medesima disciplina relativa a pagamenti erogati da societa` a prevalente partecipazione pubblica. La disposizione rientra nell`ambito della disciplina che prevede la necessita` della preventiva verifica della regolarita` fiscale dei contraenti che interagiscono con le pubbliche amministrazioni. Si richiama, infine, l`attenzione delle imprese associate sul fatto che, dal prossimo 29 marzo 2008, la morosita` in relazione a cartelle erariali regolarmente notificate comportera` la sospensione del pagamento dei corrispettivi contrattuali (decorsi 60 giorni dalla notifica) fino all`importo del valore della cartella, fermo restando, come auspicato dall`ANCE, l`immediato pagamento dei corrispettivi eccedenti il debito. Resta ancora da chiarire l`effetto dell`impugnativa delle cartelle in relazione all`entrata in vigore del citato art. 48bis del DPR 602/1973 , nonche` la garanzia per le imprese che la sospensione del pagamento, in relazione ad un debito iscritto a ruolo, non incidera` sugli eventuali ulteriori pagamenti dei corrispettivi contrattuali, essendo il debito gia` garantito dalla sospensione del pagamento di altri crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14 marzo 2008 e` stato pubblicato il Decreto 18 gennaio 2008 n. 40 del Ministro dell`Economia e Finanze, che contiene le modalita` di attuazione dell`art. 48bis del DPR 602/1973 , relativo alla sospensione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, per importi superiori a 10.000 euro, nell`ipotesi di morosita` per il mancato pagamento di una o piu` cartelle esattoriali a lui notificate. Il Decreto risulta in vigore dal prossimo 29 marzo 2008.

Come noto, l`art. 48bis del DPR 602/1973 , introdotto dall`art. 2, comma 9, della legge 286/2006, prevede che le pubbliche amministrazioni (e le societa` a prevalente partecipazione pubblica) possano sospendere i pagamenti, per importi superiori a 10.000 euro, nell`ipotesi in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto all`obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu` cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

In attuazione del comma 2 del citato art. 48bis del DPR 602/1973 e` stato emanato il D.M. 40/2008, che stabilisce sia le modalita` di verifica della posizione debitoria dell`interessato da parte dell`agente della riscossione, individuato in Equitalia Servizi S.p.a., sia la procedura di riscossione delle somme dovute dall`interessato all`Erario, nel caso in cui tale morosita` sia stata accertata.

In primo luogo, l`art. 1 del D.M. 40/2008 ha stabilito che per ``soggetti pubblici`` (che erogano i pagamenti) debbano intendersi le pubbliche amministrazioni (definite ai sensi dell`art.1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, tra le quali rientrano, tra l`altro, tutte le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province e i Comuni) e le societa` a totale partecipazione pubblica.

L`art. 1 del Decreto attuativo ha inoltre chiarito che per ``inadempimento`` (che blocca l`erogazione di pagamenti) s`intende il mancato pagamento, entro 60 giorni dalla notifica, di una o piu` cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, da riferirsi a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a partire dal 1° gennaio 2000.

La procedura di verifica dell`eventuale situazione di morosita` del beneficiario, consiste nei seguenti passaggi successivi (art. 3 del D.M. 40/2008):

1. il soggetto pubblico, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 10.000 euro, deve inoltrare un`apposita richiesta ad Equitalia Servizi S.p.a.;

2. Equitalia Servizi Sp.a. controlla, tramite il sistema informatico, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario, pari almeno a 10.000 euro, derivante da cartelle esattoriali notificate, e ne da` comunicazione all`Amministrazione richiedente entro 5 giorni feriali successivi alla richiesta;

3. l`esito della verifica puo` essere:

NEGATIVO (non risultano inadempimenti in capo al beneficiario del pagamento)

In tale ipotesi:

a) Equitalia Servizi Sp.a. comunica l`inesistenza di inadempimenti o non fornisce alcuna risposta entro 5 giorni dalla richiesta da parte del soggetto pubblico (silenzio assenso);

b) il soggetto pubblico procede all`erogazione del pagamento nei confronti del beneficiario, per le somme a questi spettanti

 

POSITIVO (risultano inadempimenti in capo al beneficiario del pagamento)

In tale ipotesi:

a) Equitalia Servizi Sp.a. comunica tale circostanza al soggetto pubblico richiedente, indicando l`ammontare del debito del beneficiario, per cui si e` verificato l`inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti, e preannunciando l`intenzione di procedere alla notifica dell`ordine di versamento di cui all`art.72bis del DPR 602/1973 (pignoramento di crediti verso terzi)[2];

b) il soggetto pubblico sospende il pagamento nei confronti del beneficiario, per un periodo di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, unicamente nei limiti dell`ammontare del debito accertato. Se l`ammontare del pagamento risulta superiore all`ammontare complessivo dell`inadempimento rilevato in capo al beneficiario, il soggetto pubblico deve procedere in ogni caso al pagamento della parte eccedente il debito. Qualora, nel corso dei 30 giorni durante i quali opera la sospensione del pagamento, intervengano pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell`Ente creditore, che facciano venir meno l`inadempimento oppure ne riducano l`importo, Equitalia Servizi S.p.a. comunica prontamente tale circostanza al soggetto pubblico interessato, indicando l`ammontare delle somme che possono essere corrisposte al beneficiario;

c) entro i 30 giorni di sospensione, l`agente della riscossione competente per territorio procede alla notifica del pignoramento del credito. Nell`ipotesi in cui i 30 giorni decorrano senza che l`agente della riscossione competente per territorio abbia notificato il pignoramento del credito, il pagamento deve essere corrisposto al beneficiario per l`intero ammontare.

Tale procedura riguarda unicamente la sospensione dei pagamenti erogati da parte delle pubbliche amministrazioni e delle societa` a totale partecipazione pubblica, mentre, con successivo regolamento del Ministro dell`Economia e delle Finanze, verra` stabilita la medesima disciplina relativa a pagamenti erogati da societa` a prevalente partecipazione pubblica.

La disposizione rientra nell`ambito della disciplina che prevede la necessita` della preventiva verifica della regolarita` fiscale dei contraenti che interagiscono con le pubbliche amministrazioni. Si richiama, infine, l`attenzione delle imprese associate sul fatto che, dal prossimo 29 marzo 2008, la morosita` in relazione a cartelle erariali regolarmente notificate comportera` la sospensione del pagamento dei corrispettivi contrattuali (decorsi 60 giorni dalla notifica) fino all`importo del valore della cartella, fermo restando, come auspicato dall`ANCE, l`immediato pagamento dei corrispettivi eccedenti il debito.

Resta ancora da chiarire l`effetto dell`impugnativa delle cartelle in relazione all`entrata in vigore del citato art. 48bis del DPR 602/1973 , nonche` la garanzia per le imprese che la sospensione del pagamento, in relazione ad un debito iscritto a ruolo, non incidera` sugli eventuali ulteriori pagamenti dei corrispettivi contrattuali, essendo il debito gia` garantito dalla sospensione del pagamento di altri crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.