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Per l'attestazione Soa necessario il "buon esito" Stampa E-mail

I certificati di esecuzione lavori devono riportare la dichiarazione di "buon esito" affinché possano essere utilizzati dalle imprese per ottenere il rilascio dell'attestazione Soa.

L`Autorita` per la vigilanza sui contratti pubblici, sollecitata da problematiche inerenti alla dichiarazione di ``buon esito`` da riportare nel certificato di esecuzione dei lavori, ai sensi del comma 7 dell`articolo 22 del Regolamento di cui al DPR n. 34/2000, ancora vigente, con l`allegata determinazione n. 6, resa nota soltanto in questi giorni, fornisce gli opportuni chiarimenti.

Come e` noto il citato articolo 22 prevede che i lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito..................che i certificati di esecuzione dei lavori devono contenere l`espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; ............... che, ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l`attestato dell`autorita` preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, riguardo al buon esito degli interventi eseguiti``.

Da dette disposizioni regolamentari deriva che e` indispensabile riportare nei certificati di esecuzione dei lavori l`espressa dichiarazione di buon esito dei lavori stessi, affinche` le SOA possano disporre di documenti, dai quali desumere con assoluta certezza gli elementi utilizzabili per il rilascio dell`attestato di qualificazione.

L`Autorita` precisa che la dichiarazione di buon esito si riferisce all`aspetto prettamente tecnico dell`esecuzione a regola d`arte delle lavorazione previste, estendendosi tuttavia anche al rapporto di assoluta correttezza che l`esecutore deve garantire nei confronti del committente.

 Questi, infatti, con tale dichiarazione esprime un giudizio che investe non solo gli aspetti tecnici ed amministrativi, ma anche il complessivo operato dell`impresa sul piano dell`esecuzione a regola d`arte dell`opera. Pertanto, la facolta` di non apporre sul certificato dei lavori la dichiarazione di buon esito costituisce una indubbia prerogativa del committente; tuttavia, il corretto esercizio di detta facolta` presuppone l`adozione di una serie di misure e provvedimenti tra loro consequenziali, ben definiti dalla normativa vigente, finalizzati a registrare il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell`impresa, allorche` tale inadempimento comprometta la buona riuscita dei lavori.

 

Con particolare riferimento ai lavori eseguiti sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, i relativi certificati rilasciati da committenti diversi dall`Autorita` preposta alla loro tutela dovranno contenere due distinte dichiarazioni di buon esito:

* la prima, resa dal committente, riguarda prettamente l`aspetto tecnico dell`esecuzione e le modalita` di espletamento del rapporto contrattuale tra committente ed esecutore;

* la seconda, resa dall`Autorita` preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, si riferisce soltanto all`idoneita` dell`impresa ad utilizzare i certificati di esecuzione dei lavori per acquisire la qualificazione nelle categorie che descrivono gli interventi sui beni immobili tutelati (OG2 , OS 2, OS 25) e per partecipare a successive ed analoghe procedure di appalto.

Qualora detta Autorita` coincida con il committente, il suo attestato di ``buon esito`` assolve ad entrambe le suddette funzioni e non si pongono problemi di distinzione degli ambiti di responsabilita`.

Qualora, invece, detta Autorita` intervenga in un procedimento d`appalto gestito da altro committente, il suo attestato di buon esito costituisce una sorta di ``nulla osta`` per la qualificazione e non implica a proprio carico responsabilita` di altro genere, che restano in capo al committente stesso.

Allegato 

Determinazione n. 6 dell’8 ottobre 2008