| Procedura negoziata, cambiano le regole |
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Sale da 100mila a 500mila euro il limite per l'affidamento di lavori con procedura negoziata. La novità, contenuta nell'ultima versione del dl 162/08, pur comportando una riduzione delle procedure aperte potrebbe contribuire a migliorare il clima competitivo sul piano locale. Con la legge 22 dicembre 2008 n. 201, il Parlamento ha convertito il dl 162 del 23 ottobre 2008 recante, tra gli altri, «interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione». Il testo coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione, non si limita alle procedure di compensazione in caso di aumento e diminuzione dei prezzi dei materiali di costruzioni; all`art.1 comma 10-quinquies, viene «silenziosamente» introdotta una modifica al Dlgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) di portata potenzialmente devastante. La norma citata, «allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure d`appalto per i lavori sotto soglia», all`articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, dopo il comma 7 aggiunge un comma 7-bis, a mente del quale «I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100 mila euro e inferiore a 500 mila euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita` di trattamento, proporzionalita` e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall`articolo 57, comma 6; l`invito e` rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero». L`art. 57 del Codice e` rubricato «Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara», e detta le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata, senza bando di gara; il comma 6 richiamato stabilisce la procedura da seguire per tale aggiudicazione. Segnatamente, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l`operatore economico che ha offerto le condizioni piu` vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu` basso o dell`offerta economicamente piu` vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l`affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando. Il quadro e` completato dalla definizione contenuta nell`art. 3 Dlgs. 163/2006, secondo cui le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o piu` di essi le condizioni dell`appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata. Appare evidente la portata rivoluzionaria della norma «anticrisi» introdotta con il testo legislativo in commento. L`innalzamento del limite da 100 mila euro 500 mila euro per l`affidamento di lavori con la citata procedura, pur comportando una notevole riduzione delle procedure aperte esistenti, paradossalmente potrebbe contribuire a migliorare il clima competitivo, riportando e concentrando la concorrenza su un piano squisitamente locale. Sino ad oggi, si e` assistito a procedure (aperte) relative anche ad interventi di importo assai ridotto, con un numero di concorrenti elevatissimo provenienti da tutt`Italia. Situazione che ha innescato la «guerra dei prezzi» tra i partecipanti, che per aggiudicarsi l`opera hanno effettuato ribassi incredibili, salvo poi rendersi conto dell`antieconomicita` del lavoro cosi` ottenuto. La facolta` di utilizzare procedure ristrette, introdotta dalla l. 201/2008, dovrebbe riportare il dialogo competitivo sui corretti binari. La scelta dei potenziali contraenti preventivamente operata dalla stazione appaltante, concentrandosi necessariamente sulle imprese «di zona», odi aree limitrofe, consentirebbe una maggior presa di coscienza delle realta` locali, incentivando offerte aderenti all`effettivo andamento dei prezzi e non piu` vincolate alla «vittoria ad ogni costo». Se, per un verso la maggior liberta` concessa alle stazioni appaltanti si presenti foriera di sviluppi positivi per il sistema lavori pubblici, occorre rilevare come esista il pericolo concreto di un «lato oscuro», di una utilizzazione, cioe`, deviata della procedura esaminata, con una compressione delle dinamiche concorrenziali. E` evidente come la procedura ristretta, affidando esclusivamente alla stazione appaltante il compito di identificare preventivamente, secondo proprie valutazioni, gli operatori economici da invitare alla presentazione delle offerte, comporti un elevato grado di discrezionalita`, pur mitigata dai principi guida dettati dalla legge. Discrezionalita` che, ove male utilizzata, darebbe luogo a arbitrarie ed illegittime preferenze a favore di alcuni operatori ed a scapito di altri, tuttavia non sempre agevolmente documentabili in sede di tutela giudiziale. Per assicurare l`effettivita` dei buoni propositi sottesi alla norma serve una costante e stringente vigilanza da parte della competente Autorita` per evitare pericolosi e gravemente lesivi monopoli locali. Una riflessione: la norma anticrisi avrebbe dovuto essere temporanea perche` potrebbe essere incompatibile con il diritto comunitario in quanto riduttiva della concorrenza. Fonte: Italia Oggi |




























