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Procedure di gara: dall’Authority chiarimenti sulle modalità operative Stampa E-mail
Chiarite in alcune recenti delibere dell'Autorità di vigilanza le prassi operative delle procedure di gara previste dal Codice appalti. Al centro delle pronunce dall'Authority, sopralluogo obbligatorio, modalità di versamento del contributo e Codice identificativo di gara.


Le procedure delle gare di appalto hanno prassi operative che richiedono adeguata definizione nel bando, nel disciplinare e nel capitolato.
L`Autorita` per la vigilanza sui contratti pubblici ha prodotto varie interpretazioni che hanno focalizzato l`attenzione sulla necessaria regolamentazione di alcuni passaggi, quando delineati in termini generali o facoltativi dal Dlgs 163/2006 o da altre fonti.


Nella deliberazione 201/2007 l`organismo di vigilanza ha evidenziato che il sopralluogo costituisce sviluppo rilevante per la formulazione dell`offerta, perche` mira a rafforzare il coinvolgimento del futuro appaltatore nella valutazione della prestazione richiesta e della situazione dei luoghi, al fine di prevenire eccezioni e riserve o eventuali ostacoli incontrati nella attivita` realizzativa dell`appalto. In questa prospettiva, le amministrazioni possono organizzare e disciplinare le visite di sopralluogo in piena autonomia nel rispetto di un duplice interesse: la riservatezza dell`impresa in uno dei momenti essenziali di valutazione dei luoghi ai fini della formulazione dell`offerta e l`efficienza e il buon andamento dell`azione amministrativa.


Con le deliberazioni 216, 242 e 267/2007 l`Avcp ha precisato che il Codice identificativo gara, pur essendo un elemento importante che consente il corretto funzionamento del sistema informativo di monitoraggio delle gare (Simog) in quanto permette di identificare univocamente la procedura di gara, non puo` essere considerato un elemento fondamentale la cui omissione rappresenta un motivo di esclusione. In caso di mancata indicazione del Cig, la stazione appaltante puo` chiedere all`impresa un`integrazione successiva. Viceversa, rileva e costituisce requisito essenziale per la partecipazione alla procedura di gara l`avvenuto pagamento del contributo all`Autorita`. Tuttavia l`Avcp ha precisato che le stazioni appaltanti, oltre a richiamare l`obbligo di provvedere al versamento, devono chiarire nel bando o nella lettera di invito le modalita` con cui le imprese devono dimostrare di avervi provveduto.
E` interessante rilevare, inoltre, che da alcune di queste pronunzie emerge che sia il Cig sia il contributo devono essere applicati anche alle procedure per appalti di servizi compresi nell`allegato Iib non essendo sottratti tali adempimenti al quadro procedurale dalla disciplina derogatoria prevista dall`articolo 20 del Dlgs 163/2006. Particolare attenzione deve essere posta dalle stazioni appaltanti anche nella regolamentazione delle modalita` di presentazione delle giustificazioni preliminari (delibera 246/2007 ).


L`articolo 86, comma 5, del Dlgs 163/2006 ha infatti esteso la regola, gia` presente nella normativa sui lavori pubblici, anche ai settori dei servizi e delle forniture: in base ad essa, le offerte devono essere corredate, sin dalla loro presentazione, di giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l`importo complessivo posto a base di gara.
Secondo l`Avcp, tale regola (peraltro non prevista nella normativa comunitaria) ha la chiara finalita` di semplificare il procedimento amministrativo e non quella di sanzionare con l`esclusione il mancato rispetto della stessa. Il fine non sanzionatorio e` confermato sia dal fatto che la stessa norma non prevede l`esclusione, sia dalla parte finale del comma 5 dell`articolo 86, il quale dispone che all`esclusione potra` provvedersi solo all`esito dell`ulteriore verifica, in contraddittorio.
La possibilita` di prevedere nel bando modalita` di presentazione delle giustificazioni, ponendo la formalizzazione delle stesse a pena di esclusione, e` ritenuta possibile, ferma la necessita` di un contraddittorio successivo, nella misura in cui la stessa fosse applicata non ex ante e per tutte le offerte, ma solo nei confronti delle offerte sospette di anomalia.


Sulla definizione dei criteri per l`individuazione dell`offerta economicamente piu` vantaggiosa, l`Avcp ha invece rilevato nella deliberazione 250/2007 che le stazioni appaltanti devono distinguere gli elementi di valutazione dai requisiti di partecipazione, poiche` la confusione tra gli uni e gli altri (come evidenziato anche dalla circolare del dipartimento per le Politiche comunitarie del 1° marzo 2007) si pone in conflitto con la normativa comunitaria e nazionale.


 

Fonte: Il Sole 24 Ore