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Responsabilità in solido, cosa cambia per le imprese Stampa E-mail

In dirittura d'arrivo il decreto interministeriale che dà attuazione alle nuove regole sulla responsabilità in solido nei contratti di appalto e subappalto (l. 248/06). Tra le novità, la possibilità per il committente di liberarsi dal vincolo se dimostra la regolarità di tutti i versamenti.

Le aziende che hanno appalti e/o subappalti, in qualunque settore di attivita`, operano in regime di responsabilita` solidale anche per quanto riguarda il pagamento delle ritenute fiscali e contributive e dei premi assicurativi. Il vincolo puo` essere sciolto solo a patto di dimostrare l`assolvimento degli obblighi, tra l`altro con la distinta dei versamenti in F24.

 

Dopo il parere del Consiglio di Stato e` in dirittura d`arrivo il decreto interministeriale attuativo dell`articolo 35, commi da 28 a 33, della legge 248/2006 (decreto Bersani). I nuovi obblighi, che dovrebbero essere operativi dal 1° gennaio, costringeranno le imprese a registrare per ogni lavoratore la ``filiera`` delle ritenute calcolate e versate.

Giro di vite

La normativa che regola le tutele dei lavoratori che operano negli appalti e nei subappalti si e` fatta sempre piu` stringente. L`articolo 1676 del Codice civile dispone che i dipendenti dell`appaltatore possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto e` loro dovuto, fino a concorrenza del debito del committente verso l`appaltatore.Su questa e` intervenuto l`articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 276/03: il committente e` obbligato in solido con l`appaltatore, entro un anno dalla cessazione dell`appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contribuiti previdenziali indipendentemente dal debito.La responsabilita` solidale e` stata estesa a due anni dall`articolo 1, comma 911 della legge 296/06 (Finanziaria 2007): in caso di appalto il «committente e` obbligato in solido con l`appaltatore, nonche` con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell`appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contribuiti previdenziali dovuti».

D`altra parte, l`articolo , commi da 28 a 34, del decreto legge 223/06 (legge 248/06) estende la responsabilita` solidale al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e ai premi assicurativi. E demanda a un decreto interministeriale (Lavoro e Economia) la possibilita` di interrompere la responsabilita` solidale sulle ritenute contributive e fiscali solo se vengono effettuati specifici controlli da parte del committente e dell`appaltatore.

 

 Il decreto interministerialeIl subappaltatore deve comunicare all`appaltatore il codice fiscale dei lavoratori impiegati nonche` ogni eventuale variazione. Questa comunicazione e` necessaria affinche` l`appaltatore possa verificare su quali lavoratori opera la responsabilita` solidale.Pertanto, in tutti quei casi in cui la rotazione delle risorse umane e` molto dinamica (per esempio, nel settore edile e delle pulizie) e` necessario che l`appaltatore predisponga controlli per evitare che venga chiamato a rispondere di retribuzioni, contributi e/o ritenute fiscali di soggetti che non hanno mai lavorato nell`appalto di competenza.

Una seconda novita` riguarda le modalita` di versamento degli oneri relativi al personale impiegato nell`appalto in cui opera il principio di solidarieta`. Infatti, attraverso una modifica al modello F24 il subappaltatore deve effettuare i versamenti delle ritenute fiscali, previdenziali e dei premi assicurativi utilizzando distinti modelli F24 per ciascun appalto.

 

Pertanto, nel caso in cui l`azienda abbia tre appalti contemporaneamente operativi, ogni mese in occasione dell`elaborazione dei cedolini paga dovra` attribuire a ciascun dipendente l`appalto in cui ha operato in modo tale che vengano compilati tre F24 (indicando in ciascuno il codice fiscale dell`appaltatore) con i rispettivi oneri da versare.

 La questione si complica nel caso in cui lo stesso lavoratore durante il mese venga impiegato in modo saltuario in piu` appalti. In questo caso, il subappaltatore a fine mese deve individuare, per ogni dipendente, un criterio proporzionale di apporto per ciascun appalto utilizzando verosimilmente le ore di lavoro prestate in ciascuno. Si noti che l`appaltatore ha tutto l`interesse a verificare che la proporzione adottata sia quella corrispondente al reale apporto di ciascun lavoratore. Sulla base della percentuale di apporto individuata, il subappaltatore deve provvedere a ripartire gli oneri calcolati nelle busta paga nei modelli F24 relativi a ciascun appalto.   

Fonte: Il Sole 24 Ore