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Reverse charge anche per prefabbricati in cemento Stampa E-mail

La realizzazione di strutture prefabbricate in cemento armato compresso ed il montaggio delle stesse presso il cantiere edile del committente, costituiscono attivita` riconducibili alla sezione F della tabella di classificazione ATECO 2007.

La realizzazione di strutture prefabbricate in cemento armato compresso ed il montaggio delle stesse presso il cantiere edile del committente costituiscono attivita` riconducibili alla sezione F della tabella di classificazione ATECO 2007 e come tali, se rese nell`ambito di un contratto di subappalto, scontano l`applicazione del ``reverse charge``, ai sensi dell` art.17, comma 6, lett. a) del D.P.R. 633/1972 .

Queste, in sintesi, le conclusioni a cui giunge l`Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n.76/E del 4 marzo 2008, con la quale l`Amministrazione finanziaria, in risposta ad un`istanza di interpello, affronta il caso di una societa` (l`istante), che stipula con l`impresa appaltatrice principale un contratto per la realizzazione di prefabbricati in cemento armato precompresso ed, a sua volta, si riserva di affidare ad una societa` terza il montaggio e l`installazione delle opere realizzate presso il cantiere dell`appaltatrice.

In particolare, l`Amministrazione finanziaria ha ritenuto soggette all`applicazione del ``reverse-charge`` le prestazioni rese dal subappaltatore nei confronti dell`appaltatore principale, tenuto conto che entrambe le imprese operano nel quadro di un`attivita` riconducibile al settore edile e che l`opera realizzata consiste in una prestazione di servizi effettuati in base a contratti di subappalto.

1. Individuazione dell`attivita` edile

Secondo le indicazioni dell`istante:

- l`impresa appaltatrice svolge lavori generali di costruzioni di edifici per conto del proprio committente, utilizzando il codice 45.21.1 della sezione F (``Costruzioni``) della tabella ATECOFIN 2004 (corrispondente al codice 41.20.00 della sezione F ``Costruzioni`` della tabella di classificazione delle attivita` economiche ATECO 2007[1]);

- l`impresa subappaltatrice esercita la propria attivita` di produzione di prefabbricati, con il codice 26.61.0 della sezione D (``Attivita` manifatturiere``) della tabella ATECOFIN 2004 (corrispondente al codice 23.61.00 della sezione C ``Attivita` Manifatture`` della tabella ATECO 2007).

In merito, secondo l`Agenzia, sia l`appaltatore che il subappaltatore operano nel quadro di attivita` riconducibili alla sezione F della tabella ATECOFIN 2004, come richiesto per l`applicazione del regime dell`inversione contabile, nonostante l`impresa subappaltatrice svolga la propria attivita` con un codice compreso nella sezione D della medesima tabella.

In particolare, con riferimento a quest`ultima, l`Amministrazione chiarisce che, sebbene la produzione di strutture prefabbricate sia compresa nella citata sezione D, l`attivita` di ``assemblaggio e montaggio di strutture prefabbricate in cantiere`` rientra esplicitamente nella sezione F (cfr. Nota 1).

Pertanto, la prestazione resa dall`impresa subappaltatrice «in concreto, non si limita esclusivamente alla fabbricazione di elementi prefabbricati in calcestruzzo ma alla realizzazione degli edifici con il montaggio nel cantiere degli elementi stessi». In altri termini, questa in concreto esercita un`attivita` rientrante nella sezione F, operando di fatto nel settore edile nonostante l`utilizzo di un codice attivita` diverso, conseguentemente deve assoggettare a ``reverse charge`` le prestazioni rese in subappalto.

Tale conclusione conferma quanto gia` espresso dall`Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.172/E del 13 luglio 2007, secondo la quale «se una societa` svolge nella sostanza un`attivita` rientrante nella predetta sezione F, alle prestazioni da questa rese sia comunque applicabile il regime dell`inversione contabile, fermo restando l`obbligo della stessa societa` di comunicare, ai sensi dell`articolo 35, comma 3, del D.P.R. 633/1972 , l`effettiva attivita` esercitata».

2. Differenza tra appalto e fornitura con posa in opera

Allo stesso modo, con riferimento alla tipologia di contratto posto in essere dalle parti, l`Agenzia precisa, smentendo quanto affermato dall`istante, che trattasi di prestazione di (sub)appalto e non di fornitura con posa in opera, e come tale assoggettata all`applicazione del ``reverse charge``, ai sensi dell` art.17, comma 6, lett. a) del D.P.R. 633/1972 .

Infatti, rinviando espressamente alle conclusioni della Risoluzione n.220/E del 10 agosto 2007 l`Amministrazione finanziaria ribadisce che per la corretta identificazione della tipologia di contratto stipulato occorre far riferimento alla «volonta` contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l`obbligazione di dare o quella di fare».

E, come nel caso in esame, se la volonta` contrattuale e` quella di ottenere un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l`esecuzione dell`opera, allora l`operazione si deve considerare come una prestazione di servizi. Nello specifico, secondo l`Amministrazione, le parti interessate non intendevano pattuire una cessione di beni, ma piuttosto «hanno inteso affidare l`esecuzione di un`opera con strutture prefabbricate, e che costituisce un risultato diverso rispetto al complesso dei beni utilizzati».

In conclusione, l`Amministrazione chiarisce che sono soggette all`inversione contabile anche le prestazioni di scarico, movimentazione e montaggio rese dai terzi specializzati all`impresa subappaltatrice, ove le stesse operazioni di subappalto, derivanti dal contratto di appalto stipulato a monte, siano rese da soggetti che realizzano attivita` riconducibili alle categorie di cui alla sezione F della richiamata Tabella ATECOFIN 2004.