800px 1000px wide   small medium big Rss Opml
facebook.gif
Dati Meteo in Tempo Reale
 
arpacel_logo.gif

cadic.jpg

Io il pizzo non lo pago

testa_alta.gif
Home arrow Articoli arrow Reverse charge in edilizia: al via le nuove regole
Reverse charge in edilizia: al via le nuove regole Stampa E-mail
Operativo dal 1° gennaio il meccanismo dell'inversione contabile in edilizia previsto dalla Finanziaria. Il reverse charge, chiarisce l'agenzia delle Entrate, si applica alle operazioni di subappalto che rientrano nelle attivitą indicate nella sezione F della tabella Atecofin. E` scattato il meccanismo del reverse-charge nel settore dell`edilizia. L`inversione contabile, prevista dalla Finanziaria, interessa tutti i contribuenti che operano nell`edilizia e usano un codice di attivita` indicato nella sezione F della tabella Atecofin (codici da 45.11.0 a 45.50.0). L`agenzia delle Entrate, con la circolare 37/E del 29 dicembre, ha infatti chiarito che il sistema del reverse si applica alle operazioni di subappalto poste in essere da un contribuente la cui attivita` rientra nella sezione delle attivita` economiche Atecofin (2004). Se l`operazione viene effettuata da un contribuente la cui attivita` rientra tra quelle di cui alla sezione F va applicata l`inversione contabile e l`eventuale imposta assolta dall`appaltatore principale o dal subappaltatore potrebbe essere considerata indeducibile. Occorre, quindi, fare molta attenzione al meccanismo di applicazione dell`imposta (normale o reverse-charge), verificando l`effettiva attivita` svolta dal prestatore.

Il prestatore
Per l`applicazione dell`imposta con il meccanismo dell`inversione contabile, le operazioni indicate al comma 6 dell`articolo 17 del Dpr 633/72 sono considerate, per il prestatore, operazioni imponibili a tutti gli effetti, anche se ad aliquota zero. Pertanto il prestatore: - deve emettere fattura senza applicazione dell`Iva, indicando quale titolo di inapplicabilita` l`articolo 17, comma 6; - puo` detrarre l`imposta assolta a ``monte`` sugli acquisti e sulle importazioni inerenti all`attivita`; - puo` esercitare il diritto al rimborso dell`Iva secondo le modalita` di cui all`articolo 38-bis del Dpr 633/72, realizzandosi i presupposti di cui all`articolo 30, comma 3, lettera a), cosi` come modificato dall`articolo 35, comma 6-bis, del Dl 223/06.

Appaltatore o subappaltatore
Nelle operazioni soggette a Iva con regime dell`inversione contabile il committente che riveste la qualifica di soggetto passivo d`imposta nel territorio dello Stato deve: integrare la fattura emessa dal prestatore senza addebito d`imposta, indicando sul documento l`aliquota ordinaria e la relativa imposta; annotare la fattura integrata nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento della fattura o comunque entro 15 giorni dal ricevimento con riferimento al relativo mese, e nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale nella quale viene computata la detrazione.

Anche se la circolare 37/2006 non ne parla, si deve ritenere possibile evitare la duplice formalita` di numerazione e registrazione. Il committente potrebbe attribuire alla fattura una sola numerazione valida sia come acquisto sia come vendita ed eseguire una sola annotazione del documento in un unico registro sezionale. La risoluzione 144/E dell`8 settembre 1999 ha considerato ammissibile la procedura per gli acquisti intracomunitari di beni, a condizione che i dati complessivi siano riportati in un registro riepilogativo che consenta la liquidazione periodica dell`imposta secondo le ordinarie regole, nonche` la rilevazione immediata delle fatture in caso di controllo.

Fonte Il Sole 24 Ore