| Reverse charge, retroattive le sanzioni ridotte |
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In caso di errata applicazione dell'inversione contabile, il nuovo e più favorevole regime sanzionatorio vale anche per violazioni antecedenti alla Finanziaria, purché l'irregolarità non sia già stata sanzionata. Lo ha chiarito in via informale l'agenzia delle Entrate. E` retroattivo il nuovo, piu` favorevole regime delle sanzioni in caso di erronea applicazione del reverse charge. Tuttavia le nuove sanzioni si applicano anche alle violazioni commesse prima dell`entrata in vigore della Finanziaria, purche` non vi sia un provvedimento di irrogazione divenuto definitivo. Cosi` l`agenzia delle Entrate, intervenendo a Telefisco 2008, ha risposto a una delle questioni proposte. Sempre sul reverse charge l`Agenzia ha poi chiarito che la nuova disciplina non prevede alcuna tacita abrogazione dell`articolo 6, comma 8 del Dlgs 471/97 che continua a essere operante per casi diversi da quelli cui torna astrattamente applicabile il regime dell`inversione contabile. Infine ha fatto presente che il cessionario o committente, per evitare l`applicazione della sanzione derivante dal comportamento fraudolento del fornitore, puo` regolarizzare l`operazione non portando in detrazione l`imposta risultante in fattura e presentando alle Entrate un documento integrativo in duplice esemplare, recante l`indicazione dell`imponibile, dell`aliquota e della relativa imposta, entro il 30esimo giorno successivo a quello della registrazione della fattura irregolare. In caso di irregolare applicazione del meccanismo del reverse charge, anche qualora fosse stata versata l`imposta da parte del cedente o prestatore e non vi fosse stato, cosi`, un effettivo danno per l`erario, alcuni uffici locali avevano assunto un atteggiamento di rigida interpretazione delle norme sanzionatorie. Infatti, in caso di erronea emissione di fattura con addebito dell`Iva e di mancata applicazione del regime dell`inversione contabile, anche se veniva versata l`imposta dal cedente o prestatore, al cessionario o committente che avesse detratto l`Iva addebitata erroneamente in fattura senza applicare la regola dell`inversione contabile: - o veniva negato il diritto alla detrazione dell`imposta risultante dalla fattura ricevuta, con conseguente richiesta di versamento dell`Iva; - o veniva contestato l`omesso assoggettamento al tributo dell`operazione effettuata in qualita` di debitore dell`imposta e pretesa l`imposta relativa senza possibilita` di detrazione; - o venivano applicate le sanzioni in misura proporzionale sia per l`indebita detrazione (100% dell`imposta detratta) sia per l`omessa fatturazione (dal 100 al 200% dell`imposta non contabilizzata). Al cessionario o committente, quindi, malgrado avesse pagato l`Iva al cedente o prestatore e l`imposta fosse stata versata da quest`ultimo, veniva richiesta due volte l`imposta relativa all`operazione e venivano applicate le conseguenti duplici sanzioni sempre in misura proporzionale all`imposta. Questo vuol dire che l`Erario incamerava tre volte l`Iva (una volta dal cedente o prestatore e due volte dal cessionario o committente) e irrogava una doppia multa.
La modifica all`articolo 6 del decreto legislativo 471/97 ha attenuato notevolmente questi effetti negativi e ha introdotto un nuovo impianto sanzionatorio che risponde a criteri di coerenza sistematica con le penalita` in materia di Iva. Secondo le nuove regole se il cedente/prestatore ha assoggettato a imposta le operazioni per le quali e` prevista l`applicazione dell`inversione contabile, ma ha regolarmente versato l`Iva, il cessionario/committente puo` esercitare la detrazione dell`imposta in base agli articoli 19 e seguenti del Dpr 633/72. Entrambi i soggetti sono comunque solidamente responsabili per il pagamento di una sanzione amministrativa pari al 3% dell`imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, mentre e` stato introdotto un tetto massimo di 10mila euro nei primi tre anni di applicazione del nuovo regime. Secondo l`Agenzia questo nuovo sistema sanzionatorio (una sola pena pecuniaria del 3% calcolata sull`imposta versata con un tetto minimo e massimo, e con il riconoscimento della detrazione in capo a colui che ha ricevuto la fattura senza attivare il meccanismo del reverse charge) si applica anche alle violazioni commesse precedentemente alla data di entrata in vigore della Finanziaria, sempre che non vi sia un provvedimento divenuto definitivo.
Fonte: Il Sole 24 Ore |




























