| Reverse charge, sanzioni lievi per gli errori formali |
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Modificata dalla Finanziaria la disciplina delle sanzioni relative all'inversione contabile. Più in particolare, se da un lato verranno punite severamente le frodi, dall'altro saranno soggette a provvedimenti meno rigidi le irregolarità formali che non causano danno all'Erario. Reverse charge con sanzioni piu` leggere per le violazioni che non causano danno all`Erario. L`articolo 1, comma 155, della Finanziaria 2008 ha introdotto un nuovo impianto sanzionatorio relativo al regime del reverse charge che risponde a criteri di coerenza sistematica con le sanzioni in materia di Iva, punendo pesantemente le frodi e sanzionando in modo meno rigido le irregolarita` formali. Questa previsione e` conforme al principio di trasparenza e neutralita` dell`Iva, richiamato piu` volte dai giudici comunitari, i quali hanno sempre affermato, per quanto riguarda le sanzioni, che queste devono essere proporzionali all`abuso commesso dal contribuente e al danno patito dall`Erario. La Finanziaria 2008 interviene anche nel settore edile, ampliando i casi di inversione contabile nelle vendite imponibili di immobili strumentali e ripristinando il regime normale per le prestazioni di serviti rese nei confronti dei ``general contractor``.
Le nuove sanzioni Quanto si paga Per il cessionario o il committente che non paga l`imposta relativa agli acquisti di beni o servizi, connessa all`errata applicazione del meccanismo dell`inversione contabile, e` stata confermata la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200% dell`imposta non pagata, con un minimo di 258 euro. La stessa sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l`imposta in fattura omettendone il versamento. Della sanzione e del versamento dell`imposta risponde anche il cessionario o il committente. Tuttavia (questa e` la novita` rilevante) qualora, l`imposta sia stata pagata dal cessionario o committente o dal cedente o prestatore, anche se irregolarmente, fermo restando il diritto alla detrazione, la sanzione amministrativa si riduce da 100 al 3% dell`imposta irregolarmente pagata, con un minimo di 258 euro e un massimo di 10mila euro nei primi tre anni di applicazione del nuovo regime. Al pagamento delle sanzioni, nonche` al pagamento dell`imposta, sono tenuti solidamente entrambi i soggetti obbligati all`applicazione del reverse charge. Infine e` punito con la sanzione dal 5 al 10% del corrispettivo non fatturato il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l`obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l`omissione, applicando, comunque, il meccanismo dell`inversione contabile.Sono ancora non operative, invece, le disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2007 che prevedono l`applicazione dell`Iva con il reverse charge per: cessioni di telefoni cellulari e dei loro componenti e accessori, cessioni di personal computer, componente accessori cessioni di materiali e prodotti lapidei provenienti da cave e miniere. Manca ancora l`approvazione della Ue. Fonte: Il Sole 24 Ore |






























