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Reverse charge, sanzioni lievi per gli errori formali Stampa E-mail

Modificata dalla Finanziaria la disciplina delle sanzioni relative all'inversione contabile. Più in particolare, se da un lato verranno punite severamente le frodi, dall'altro saranno soggette a provvedimenti meno rigidi le irregolarità formali che non causano danno all'Erario.

Reverse charge con sanzioni piu` leggere per le violazioni che non causano danno all`Erario. L`articolo 1, comma 155, della Finanziaria 2008 ha introdotto un nuovo impianto sanzionatorio relativo al regime del reverse charge che risponde a criteri di coerenza sistematica con le sanzioni in materia di Iva, punendo pesantemente le frodi e sanzionando in modo meno rigido le irregolarita` formali. Questa previsione e` conforme al principio di trasparenza e neutralita` dell`Iva, richiamato piu` volte dai giudici comunitari, i quali hanno sempre affermato, per quanto riguarda le sanzioni, che queste devono essere proporzionali all`abuso commesso dal contribuente e al danno patito dall`Erario. La Finanziaria 2008 interviene anche nel settore edile, ampliando i casi di inversione contabile nelle vendite imponibili di immobili strumentali e ripristinando il regime normale per le prestazioni di serviti rese nei confronti dei ``general contractor``.

 

Le nuove sanzioni

 La modifica al sistema sanzionatorio nell`inversione contabile fara` tirare un sospiro di sollievo ai subappaltatori edili che si sono trovati ad applicare il reverse charge con innumerevoli difficolta` interpretative, come dimostrano anche le numerose circolari e risoluzioni delle Entrate ma non interessa solo loro. Rientrano nella nuova normativa tutti i settori in cui si applica il regime dell`inversione contabile, previsti agli articoli 17 e 74 del decreto Iva 633/72: cessioni di materiali di recupero; cessioni di oro industriale e di argento puro; cessioni di oro da investimento imponibili per opzione; prestazioni di servizi rese da subappaltatori (edilizia); cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato strumentali imponibili per opzione o effettuate nei confronti di soggetti con diritto alla detrazione limitato; prestazioni immateriali rese da non residenti a operatori nazionali; consulenze internazionali; commercio transfrontaliero di energia.

Quanto si paga

Per il cessionario o il committente che non paga l`imposta relativa agli acquisti di beni o servizi, connessa all`errata applicazione del meccanismo dell`inversione contabile, e` stata confermata la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200% dell`imposta non pagata, con un minimo di 258 euro. La stessa sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l`imposta in fattura omettendone il versamento. Della sanzione e del versamento dell`imposta risponde anche il cessionario o il committente. Tuttavia (questa e` la novita` rilevante) qualora, l`imposta sia stata pagata dal cessionario o committente o dal cedente o prestatore, anche se irregolarmente, fermo restando il diritto alla detrazione, la sanzione amministrativa si riduce da 100 al 3% dell`imposta irregolarmente pagata, con un minimo di 258 euro e un massimo di 10mila euro nei primi tre anni di applicazione del nuovo regime. Al pagamento delle sanzioni, nonche` al pagamento dell`imposta, sono tenuti solidamente entrambi i soggetti obbligati all`applicazione del reverse charge. Infine e` punito con la sanzione dal 5 al 10% del corrispettivo non fatturato il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l`obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l`omissione, applicando, comunque, il meccanismo dell`inversione contabile. Gli immobili strumentali Dal 1° marzo 2008 anche le cessioni di immobili strumentali effettuate nei confronti di soggetti Iva con limitato diritto alla detrazione, obbligatoriamente assoggettate all`Iva (articolo 10, n.8-ter, lettera b, del Dpr 633/72), saranno effettuate con il meccanismo dell`inversione contabile. Questa nuova ipotesi si aggiunge alle cessioni di immobili strumentali imponibili per opzione (lettera d, articolo 10, n. 8-ter), per le quali l`inversione contabile si applica dal 1° ottobre 2007. Il «general contractor»Con la modifica all`articolo 17, comma 6, lettera a), del Dpr 633/72, dal 1° febbraio 2008 le prestazioni edili rese nei confronti del general contractor sono escluse dal reverse charge. Cosi`, nell`ipotesi in cui l`affidamento dei lavori sia conferito a un contraente generale che puo` eseguire i lavori direttamente oppure mediante ulteriore affidamento a terzi, indipendentemente dalla qualifica del rapporto contrattuale che si instaura tra il contraente generale e i terzi affidatari dei lavori, le prestazioni rese da questi ultimi nei confronti del primo sono soggette alla ``normale`` disciplina di fatturazione. Elenco 2007 in attesa

Sono ancora non operative, invece, le disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2007 che prevedono l`applicazione dell`Iva con il reverse charge per: cessioni di telefoni cellulari e dei loro componenti e accessori, cessioni di personal computer, componente accessori cessioni di materiali e prodotti lapidei provenienti da cave e miniere. Manca ancora l`approvazione della Ue.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore