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Reverse charge solo se l'appaltatore opera nel settore edile Stampa E-mail

Il meccanismo dell'inversione contabile si applica solo nel caso in cui l'appaltatore, oltre al subappaltatore, svolga la propria attività nell'ambito del settore delle costruzioni (sezione F della tabella Atecofin 2004). E' quanto precisa una nota dell'agenzia delle Entrate. 

Il ``reverse charge`` (art. 17, comma 6, lett. a, del D.P.R. 633/1972) previsto per le prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese da subappaltatori nel settore edile, non si applica nell`ipotesi in cui l`appaltatore non svolga la propria attivita` nel comparto dell`edilizia.

Cosi` ha ribadito l`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 347/E del 28 novembre 2007, in risposta ad un`istanza di interpello posta da un`impresa che, esercitando la propria attivita` con codice DK 29.12.0 (``Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici``), conclude contratti di appalto (in qualita` di appaltatore principale), relativi alla fabbricazione e manutenzione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica.Nel caso di specie, la medesima impresa chiedeva di conoscere se le prestazioni di servizi, affidate in subappalto ad un`impresa operante nel settore edile e consistenti nella costruzione di strade, piazzole e in altri lavori civili necessari alla collocazione degli impianti eolici, fossero assoggettabili al ``reverse charge``.

 

In tal ambito, l`Amministrazione finanziaria, riprendendo precedenti pronunce in merito all`applicazione del meccanismo dell`inversione contabile, conferma che, in relazione al requisito dell`appartenenza dei soggetti interessati al settore edile, tale condizione deve riferirsi sia all`appaltatore principale che al subappaltatore, la cui attivita` deve essere riconducibile alle categorie individuate dalla Sezione F (``Costruzioni``) della tabella ATECOFIN 2004.Infatti, con la citata R.M. n. 347/E/2007, l`Agenzia delle Entrate ha chiarito che «la circostanza che anche l`appaltatore principale debba realizzare, nel caso concreto, prestazioni riconducibili alle attivita` di cui alla Sezione F, consente di circoscrivere l`ambito di applicazione del ``reverse charge`` al solo settore immobiliare».

Pertanto, nel caso di specie, non operando l`appaltatore nel settore edile, il subappaltatore e` tenuto ad emettere fattura, nei suoi confronti, con le modalita` ordinarie e senza l`applicazione del meccanismo dell`inversione contabile.

 

Risoluzione n. 347/E