| Reverse charge solo se l'appaltatore opera nel settore edile |
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Il meccanismo dell'inversione contabile si applica solo nel caso in cui l'appaltatore, oltre al subappaltatore, svolga la propria attività nell'ambito del settore delle costruzioni (sezione F della tabella Atecofin 2004). E' quanto precisa una nota dell'agenzia delle Entrate. Il ``reverse charge`` (art. 17, comma 6, lett. a, del D.P.R. 633/1972) previsto per le prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese da subappaltatori nel settore edile, non si applica nell`ipotesi in cui l`appaltatore non svolga la propria attivita` nel comparto dell`edilizia. In tal ambito, l`Amministrazione finanziaria, riprendendo precedenti pronunce in merito all`applicazione del meccanismo dell`inversione contabile, conferma che, in relazione al requisito dell`appartenenza dei soggetti interessati al settore edile, tale condizione deve riferirsi sia all`appaltatore principale che al subappaltatore, la cui attivita` deve essere riconducibile alle categorie individuate dalla Sezione F (``Costruzioni``) della tabella ATECOFIN 2004. Pertanto, nel caso di specie, non operando l`appaltatore nel settore edile, il subappaltatore e` tenuto ad emettere fattura, nei suoi confronti, con le modalita` ordinarie e senza l`applicazione del meccanismo dell`inversione contabile. Risoluzione n. 347/E |






























