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Rilascio del Durc, cambia la procedura on-line Stampa E-mail

La Direzione generale per l'attività ispettiva del Lavoro fornisce istruzioni, sulle modifiche alla procedura informatica per il rilascio del Durc. Nel modulo apposito va specificato, tra l'altro, il ccnl applicato dall'impresa richiedente.

Si trasmette, per immediata informativa, la nota della Direzione Generale per l`Attivita` Ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che riporta talune importanti indicazioni sui contenuti della richiesta del documento unico di regolarita` contributiva nonche` del durc stesso.

Tali indicazioni, che rappresentano un successo per l`Ance che le ha fortemente volute, traggono origine dai risultati dell`analisi sull`andamento del durc ed in particolare sull`abnorme numero di documenti rilasciati solo da Inail e  Inps per lavori edili privati, risultando evidente in questi casi (ad esclusione delle imprese che legittimamente applicano altri contratti, ad esempio quelle di installazione di impianti), l`elusione dell`iscrizione e delle contribuzioni alle Casse Edili. Su questo tema e` intervenuto anche  l`Inail con una richiesta di chiarimenti al Ministero che, con la   lettera allegata, puntualizza alcuni aspetti fondamentali sulla materia, anche in considerazione dei comuni obiettivi di contrasto al lavoro irregolare.  In particolare viene dapprima sottolineato che, dalle verifiche effettuate, la maggioranza dei durc rilasciati solo dagli Istituti si riferisce ad imprese edili che applicano solo parzialmente il contratto collettivo nazionale di lavoro, oltretutto senza iscrizione presso le Casse Edili, sulla base della dichiarazione delle imprese medesime di applicare ``altro`` ccnl rispetto a quello di settore. Il Ministero quindi, ricordando le previsioni di legge che, a diversi fini ``prevedono l`applicazione del ccnl nella sua parte economica e normativa, nell`ambito della quale rientrano gli obblighi di versamento alle Casse Edili, in quanto connessi direttamente alla controprestazione lavorativa`` richiama specificatamente le norme che conducono all`obbligo, per le imprese edili, di iscrizione e di osservanza integrale della contrattazione collettiva del settore delle costruzioni.Premesso quanto sopra, il Dicastero ha fornito le seguenti indicazioni agli Istituti e al Comitato della bilateralita` per la modifica della procedura informatica per il rilascio del durc: a)  nel modulo di richiesta per il rilascio del documento va ``necessariamente`` riportata l`espressa indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall`impresa richiedente; b)  le imprese che applicano il contratto dell`edilizia devono indicare gli estremi della iscrizione alla Cassa Edile a pena di improcedibilita` della richiesta;

c)  il documento unico di regolarita` contributiva deve ``necessariamente`` contenere l`indicazione in ordine al ccnl applicato dall`impresa e, per le imprese che applicano il contratto dell`edilizia, devono essere altresi` indicati gli estremi di iscrizione alla Cassa Edile.

 

In allegato la nota del Ministero