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Sanzioni e obbligo di autodenuncia per le imprese Stampa E-mail
marted́ 24 maggio 2011
Il nuovo regolamento sugli appalti impone nuovi obblighi e sanzioni alle imprese.

1.1 Quadro normativo

Il D.P.R. n. 207/10 (di seguito regolamento) prevede un complesso sistema sanzionatorio a carico delle imprese che violino gli obblighi di comunicazione e informazione verso l`Autorita` di vigilanza (art. 74 del regolamento e art. 6, co. 9, del D.L.gs. n. 163/06, codice dei contratti pubblici, di seguito codice) o la SOA (art. 74 del regolamento).

La disciplina regolamentare e` stata ripresa dalla determinazione dell`Autorita` di vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 6 aprile 2011, che ha reso ``chiarimenti in ordine all`applicazione delle sanzioni alle imprese previste dall`articolo 74 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207``.

1.2 Obbligo di risposta ad Autorita` e SOA

La prima fattispecie di condotta sanzionabile e` costituita dal rifiuto o dall`omissione da parte dell`impresa di fornire entro il termine indicato le informazioni e/o i documenti oggetto di una richiesta formulata dall`Autorita` ai sensi dell`articolo 6, comma 9, del codice.

La sanzione iniziale e` di carattere meramente pecuniario (per un importo fino a 25.822 euro), tuttavia, qualora l`impresa mantenga un comportamento omissivo, sono previste prima la sospensione e poi decadenza dell`attestato SOA. Affinche` l`impresa venga punita e` necessario che possa esserle attribuita la suddetta mancanza, da valutare secondo gli ordinari canoni di imputabilita`. Eventuali risposte tardive o incomplete sono equiparate alla mancata risposta (cfr. anche Cass. civ. 26 agosto 2005, n. 17396). L`Autorita` di vigilanza puo` procedere anche su impulso della SOA, qualora l`impresa non dia seguito alle richieste di informazione formulate dalla SOA stessa (ovvero, come visto, la risposta fornita sia tardiva e/o incompleta). Qualora l`impresa abbia prodotto dichiarazioni, notizie e risposte o esibito documenti non veritieri la sanzione pecuniaria raddoppia (arrivando fino a 51.545 euro) e l`interdizione di 1 anno dai pubblici appalti e` immediata. Al riguardo, si ricorda che indipendentemente dall`utilizzo, la falsita` di qualsiasi documento inficia di per se` l`attestazione, perche` rende non meritevole di fiducia il soggetto che l`ha presentata.

1.3 Obbligo di informazione e revoca dei contratti

Per quanto attiene all`obbligo d`informazione da parte delle imprese qualificate, deve meglio parlarsi di un nuovo obbligo di ``autodenuncia`` che grava sulle imprese. Le imprese dovranno compilare e inviare tempestivamente (entro 30 giorni) un modulo con cui autodenunciano la propria carenza (anche se successivamente sanata) di uno dei requisiti c.d. ``dinamici`` di ordine generale; questi corrispondono alle cause di esclusione previste dall`art. 38 del codice, comma 1, (vedi ad es. la sopravvenienza di una condanna) o alla venuta meno del requisito di iscrizione alla CCIAA e di cittadinanza previsti art. 39, commi 1 e 2 del codice, cui si sommano tutte le eventuali variazioni di direzione tecnica (artt. 8, comma 5, e, 74, comma 6, e 86, comma 6 del regolamento). 

Al riguardo, e` opportuno evidenziare alcune perplessita` in merito all`obbligo di ``autodenuncia`` posto a carico dell`operatore economico, soprattutto con riguardo alle cause di esclusione dalle gare di appalto in cui e` presente un elemento discrezionale, come la gravita` di una violazione, la cui valutazione e` affidata nella normalita` ad un soggetto terzo (la stazione appaltante o, in futuro, anche la SOA), non di certo all`interessato (l`impresa). Non di meno, possono creare incertezze le mere irregolarita` successivamente sanate (o comunque sanabili) con un semplice versamento (di importo anche modesto) o addirittura l`obbligo di comunicare notizie di cui l`imprenditore non puo` essere a conoscenza (il rinvio a giudizio di un terzo soggetto estortore). In particolare, per le cause di esclusione sanabili (si pensi, ad esempio, ad un DURC irregolare, cui sia seguito l`immediato versamento delle somme contestate) l`impresa deve comunicare all`Osservatorio la perdita temporanea del requisito, seppure questa abbia gia` sanato la propria irregolarita` nei trenta giorni previsti per la comunicazione.

1.4 Ripercussioni sui contratti in corso

Una riflessione a parte meritano le false dichiarazioni rese in gara (ad es. per mancata dichiarazione puntuale dei reati di un soggetto apicale dell`impresa in carica nell`ultimo anno), che in virtu` delle nuove disposizioni comportano - oltreche` l`esclusione dalla stessa gara e l`interdizione annuale dai pubblici appalti - la perdita di un requisito di qualificazione previsto dal citato art. 38 del codice. Nel regolamento i requisiti generali che l`impresa deve dimostrare di avere ai fini del rilascio e del mantenimento dell`attestazione SOA sono quelli di cui all`articolo 38 del codice, incluso quello del comma 1, lett. h), relativo alle false dichiarazioni rese in sede di gara. A tale proposito, l`articolo 135, co. 1-bis, del codice, prevede che alla revoca dell`attestato per falsa dichiarazione consegua la risoluzione del contratto, senza distinguere se questa venga resa dall`esecutore ad una stazione appaltante o ad una SOA. In altre parole, se questa lettura, di stretta interpretazione, fosse avvallata dalla giurisprudenza, l`impresa che renda una qualsiasi falsa dichiarazione in una gara, rischierebbe di perdere tutti i contratti in corso, qualora ne sia conseguita la decadenza dell`attestazione.

1.5 Termini

La disciplina sulle sanzioni, prevista all`art. 74, commi dall`1 al 5 del regolamento, e` entrata in vigore lo scorso 26 dicembre ed e` stata ripresa dalla suddetta determinazione dell`Autorita` n. 3/2011. Sotto questo profilo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della determinazione medesima (S.G. n. 92 del 21 aprile 2011) e` indubbio che sia gia` operativo l`obbligo di risposta alle richieste formulate dall`Autorita` e dalla SOA.

Meno certi sono, invece, i termini da cui decorre l`obbligo di denuncia che, previsto nell`articolo 74, comma 6, del regolamento, rimanda ad altri due articoli dello stesso provvedimento che entreranno in vigore solo a partire dall`8 giugno p.v., ovvero l`art. 8, che disciplina il nuovo casellario informatico e 87, sulla direzione tecnica.

Sotto questo profilo si potrebbe ritenere che in mancanza, nell`attuale quadro normativo, di una norma di diritto sostanziale in vigore (quella contenuta nei citati artt. 8 e 87) i 30 giorni previsti per la (auto)denuncia delle proprie carenze, in ordine ai requisiti di carattere generale e/o mutamento della direzione tecnica, decorrono dall`entrata in vigore dello stesso regolamento (e quindi scadono il 7 luglio p.v.).

Qualora invece si ritenesse gia` applicabile la norma, nonostante l`insistenza di una disciplina sostanziale in vigore (!), le sanzioni potrebbero scattare dal 21 maggio.