| Subappalto in edilizia: parte il reverse charge |
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Dovrà essere applicato dal 12 ottobre il meccanismo dell'inversione contabile secondo cui spetta all'appaltatore versare l'Iva sui servizi in subappalto. Lo precisa l'Agenzia delle Entrate.
Il meccanismo dell`inversione contabile (``reverse charge``) per le prestazioni di servizi, comprese quelle di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attivita` di costruzione o ristrutturazione di immobili (introdotto dall`art.35, commi 5-6 ter, del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006) deve essere applicato ``alle operazioni effettuate a partire dal 12 ottobre 2006``. Cosi` precisano il Dipartimento per le Politiche Fiscali e l`Agenzia delle Entrate, con il Comunicato ministeriale del 6 ottobre 2006. La specifica autorizzazione da parte dell`Unione Europea, cui l`art.35, comma 6, del D.L. 223/2006 (convertito con modificazioni dalla legge 248/2006) subordinava l`efficacia della misura, non e` infatti piu` necessaria, in virtu` della Direttiva 2006/69/CE del 24 luglio 2006 che (modificando l`art.21 della Direttiva 77/388/CEE) consente agli Stati membri la possibilita` di designare, come debitore dell`IVA, il soggetto passivo nei cui confronti siano effettuate determinate prestazioni di servizi nel settore immobiliare, in deroga alle disposizioni concernenti la soggettivita` d`imposta. Pertanto, tenuto conto che la citata Direttiva 2006/69/CE e` entrata in vigore il 13 agosto 2006 ed in virtu` dello ``Statuto dei diritti del Contribuente`` (Legge 212/2000 che, all`art.3, comma 2, stabilisce che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell`adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti), il ``reverse charge`` nel settore edile si rende applicabile in via automatica (senza necessita` di un`ulteriore approvazione europea) alle operazioni poste in essere a partire dal 12 ottobre 2006. Al riguardo si ricorda che, con il meccanismo dell`inversione contabile, applicabile nel settore edile in presenza di un rapporto di subappalto avente ad oggetto prestazioni di servizi, compresa la manodopera, l`appaltatore diviene soggetto obbligato, non solo al pagamento dell`IVA inerente la prestazione affidata in subappalto, ma anche al relativo versamento dell`imposta (in luogo del subappaltatore) In pratica, a partire dal 12 ottobre 2006: - il subappaltatore deve fatturare i lavori all`appaltatore senza addebito dell`IVA e con l`indicazione della norma che lo esenta dall`applicazione dell`imposta; - l`appaltatore deve integrare la fattura ricevuta, con l`indicazione dell`aliquota e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse (di cui all`art.23 del DPR 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all`art.25 del citato DPR 633/1972). Come precisato dall`Agenzia delle Entrate con la Circolare 28/E del 4 agosto 2006, il meccanismo dell`inversione contabile si applica anche agli eventuali rapporti di subappalto posti in essere dal subappaltatore. Si ricorda infine che, tenuto conto che il meccanismo potrebbe provocare una rilevante eccedenza di crediti IVA in capo al subappaltatore ed in un`ottica di garanzia di tempestivo recupero degli stessi, l`art.35 della citata legge 248/2006, ai commi 6-bis e 6-ter, ha previsto espressamente, oltre alla possibilita` di richiesta di rimborso annuale (ai sensi dell`art.30, comma 2, lett.a, del D.P.R. 633/1972), anche la facolta` di effettuare la compensazione infrannuale tra diverse imposte e contributi (ai sensi dell`art.8, comma 3, del D.P.R. 542/1999) ed ha esteso, a favore degli operatori con volume d`affari costituito per almeno l`80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di compensazione annuale da 516.456,90 a 1.000.000 di euro. Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo |




























