| T.U. sicurezza: dal 16 maggio in vigore tutti gli adempimenti |
|
|
| mercoledì 13 maggio 2009 | |
|
Il 16 maggio 2009 entreranno in vigore gli adempimenti relativi al D. Lgs. 81/08 (Testo unico), i cui termini erano stati prorogati dal decreto cosiddetto milleproroghe. Tali adempimenti sono nello specifico: - comunicazione all`Inail degli infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r); - divieto delle visite preassuntive (art. 41, comma 3, lett. a); - valutazione dei rischi concernenti lo stress lavoro-correlato e apposizione della data certa (art. 306, comma 2 e articolo 28, commi 1 e 2). Come noto, attualmente e` in discussione uno schema di decreto recante modifiche ed integrazioni al Testo unico. La conclusione dell`iter di approvazione del provvedimento e` fissata al 15 agosto p.v., dal momento che il Governo utilizzera` la proroga di tre mesi, gia` prevista nella legge 123/07. Tale proroga non e` tuttavia estesa alla scadenza dei termini previsti dal decreto ``milleproroghe``. Pertanto i datori di lavoro dovranno dare attuazione, dal 16 maggio p.v., agli adempimenti di cui sopra. Per quanto riguarda l`apposizione della data certa sul documento di valutazione dei rischi (DVR), in attesa di chiarimenti ministeriali, si ritiene, conformemente a quanto indicato dal Garante della Privacy che ha trattato tale problematica per altre tematiche, di poter utilizzare i seguenti strumenti: 1. ricorso alla c.d. ``autoprestazione`` presso uffici postali prevista dall`art. 8 del D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziche` sull`involucro che lo contiene; 2. apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. D.P.C.M. 8 febbraio 1999); 3. apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformita` alla legge notarile; formazione di un atto pubblico; 4. registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico. Si ritiene che la certezza della data possa essere dimostrata attraverso l`apposizione della data sul DVR e la sottoscrizione contestuale da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza (Datore di lavoro, Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, Medico competente e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), anche in virtu` delle modifiche proposte sull`argomento nello schema di decreto ``correttivo``, riportate nel testo uscito dal Consiglio dei Ministri a fine marzo. In merito allo stress lavoro correlato, l`Accordo europeo dell`8 ottobre 2004 siglato il 9 giugno 2008 dalle associazioni datoriali e dei lavoratori, costituisce un riferimento per i datori di lavoro (e per i lavoratori) per individuare e prevenire o gestire problemi di stress lavoro-correlato, aiutando a riconoscere alcuni segnali che potrebbero denotare problemi di stress lavoro-correlato: sono esempi non esaustivi di potenziali indicatori di stress un alto tasso di assenteismo o una elevata rotazione del personale, frequenti conflitti interpersonali o lamentele da parte dei lavoratori. L`individuazione di tale problema comporta l`adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure atte a prevenirlo, eliminarlo o ridurlo, mediante misure collettive individuali o miste. L`accordo all`art. 6 ne riporta alcuni esempi: - misure di gestione e comunicazione, chiarendo, ad esempio, gli obiettivi aziendali ed il ruolo di ciascun lavoratore ovvero assicurando un adeguato sostegno da parte della dirigenza ai singoli lavoratori ed ai gruppi o conciliando responsabilita` e potere di controllo sul lavoro o, infine, migliorando la gestione dell`organizzazione e dei processi di lavoro, le condizioni lavorative e l`ambiente di lavoro, - la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per accrescere la loro consapevolezza e conoscenza dello stress, delle sue possibili cause e di come affrontarlo e/o adattarsi al cambiamento, - l`informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, secondo la legislazione europea e nazionale, gli accordi collettivi e la prassi. L`accordo e` attualmente l`unico riferimento su cui basarsi per elaborare la valutazione del rischio stress lavoro correlato per gruppi di lavoratori esposti. Lo stress puo` riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell`azienda, dal settore di attivita` o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro, cio` non significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati. Il primo passaggio da parte del datore di lavoro consistera` nell`adozione di un approccio di tipo oggettivo: mediante lo studio dell`organigramma, verifichera` la presenza di gruppi di lavoratori che, per la tipologia di attivita` che svolgono, sono potenzialmente esposti a tale rischio. La valutazione potrebbe subito concludersi con un risultato negativo e con l`impegno da parte del datore di lavoro stesso, in collaborazione con il medico competente e con l`ufficio del personale, a monitorare la situazione. Laddove invece ci siano mansioni potenzialmente esposte per la tipologia di attivita` svolte, per l`ambiente in cui operano, ecc., il datore di lavoro deve analizzare gli indicatori di stress di cui all`accordo europeo. L`esistenza di un alto tasso di assenteismo, di lamentele del personale, di richieste di cambio mansione/settore, ecc. potrebbero denotare l`esistenza di un rischio stress lavoro correlato. Da parte del datore di lavoro un approccio soggettivo e` necessario se esistono evidenze di tale rischio; la difficolta` sara` quella di collegare la reazione individuale all`ambiente di lavoro ed a fattori lavorativi. Nel caso in cui si riscontri il rischio stress lavoro correlato, il datore di lavoro mettera` in atto interventi di tipo organizzativo, medico o psicologico, da individuare con l`aiuto di tutte le figure coinvolte nella gestione della sicurezza, per ridurre o eliminare tale rischio. Si ricorda che la mancata valutazione del rischio stress lavoro correlato e` sanzionata ai sensi dell`art. 55 comma 1 lettera a), con l`arresto da 4 a 8 mesi o con l`ammenda da 5.000 a 15.000 euro. Si riporta, di seguito, la sezione 3.4 del manuale ``la valutazione dei rischi nelle costruzioni edili`` elaborato dal CPT di Torino, utile riferimento, in attesa di specifiche indicazioni da parte del Ministero del Lavoro, per l`elaborazione della sezione del DVR da dedicare al rischio stress lavoro correlato. ************ GRUPPI DI LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI Stress da lavoro correlato I problemi associati allo stress da lavoro sono stati affrontati nell`ambito del presente Documento di Valutazione dei Rischi, in base alle indicazioni fornite dall`accordo europeo 8 ottobre 2004 ``Accordo europeo sullo stress sul lavoro``, attraverso l`analisi dei seguenti fattori: · organizzazione e processi di lavoro; · condizioni e ambiente di lavoro; · comunicazione nei confronti dei lavoratori; · fattori soggettivi. In particolare si e` tenuto conto, quando presenti, dei piu` probabili sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro quali: un alto assenteismo, un`elevata rotazione del personale, la presenza di conflitti interpersonali e le lamentele frequenti da parte dei lavoratori. Oltre all`individuazione dei possibili sintomi sopra descritti si e` provveduto, nell`ambito della consultazione dei lavoratori in merito alla valutazione dei rischi, ad elaborare le informazioni ottenute al fine di definire le eventuali misure anti-stress necessarie ad eliminare o ridurre a sufficienza tale rischio. Tuttavia sono attuate dal datore di lavoro, con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, le misure necessarie a prevenire, eliminare o ridurre il problema di stress da lavoro.
|




























