| Terre e rocce da scavo: le novità |
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Riutilizzo più ampio, con la legge 13/09, per le terre e rocce da scavo e i materiali derivanti dall'estrazione e dalla lavorazione della pietra e del marmo. Tra le novità la possibilità di utilizzare terre e rocce per interventi di miglioramento ambientale. Nella legge n. 13/09, di conversione al decreto legge n. 208/08, sono state inserite alcune integrazioni all`art. 186 del decreto legislativo 152/06 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo ed ai materiali derivanti dalla estrazione e lavorazione della pietra e del marmo. L`art. 8 ter della legge 13/09 aggiunge i commi 7 bis e 7 ter all`art. 186 del D.Lgs. 152/06 di cui il primo e` relativo all`utilizzo delle terre e rocce per miglioramenti ambientali, mentre il comma 7 ter tratta l`utilizzo dei materiali conseguenti all`estrazione e lavorazione della pietra e del marmo. Comma 7 bis Le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati a condizione che garantiscano il conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi: - miglioramento della copertura arborea o della funzionalita` per attivita` agro-silvo-pastorali; - miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane. Quanto alla compatibilita` del materiale rispetto all`intervento da realizzare il comma 7 bis fa un generico riferimento all`accertamento delle caratteristiche ambientali. Sul piano pratico la nuova normativa pone una serie di delicati problemi di coordinamento con le altre disposizioni contenute nell`art. 186. Infatti si osserva che il comma 1 gia` prevede la possibilita` di utilizzare le terre e rocce per rimodellazioni, riempimenti, reinterri, rilevati e cioe` tipologie di opere che, nella loro accezione piu` ampia, ricomprendono le tipologie di opere espressamente indicate dal nuovo comma 7 bis. Cio` detto si pone il problema se le condizioni per il reimpiego dettate dal comma 1 debbano essere osservate anche nei casi indicati dal comma 7 bis ovvero se per queste ultime tipologie sia sufficiente l`accertamento delle caratteristiche ambientali come previsto dal citato comma 7 bis. Considerato che l`adozione di questa seconda tesi interpretativa creerebbe una sostanziale situazione di disparita` di trattamento a parita` di tipologia di materiale ed anche per molti aspetti di opera nella quale viene riutilizzato, si propende nel ritenere che l`accertamento delle caratteristiche ambientali debba essere svolto attraverso la verifica delle condizioni indicate nel comma 1. Comma 7 ter Il primo periodo del comma 7 ter, riprendendo la formulazione impiegata nella versione originaria dell`art. 186 del D.Lgs. 152/06 (e cioe` quella antecedente alla modifica apportata dal D.Lgs. 4/08), prevede che le prescrizioni dello stesso art. 186 ed in particolare quelle del comma 1 (compreso l`utilizzo in altri cicli industriali) possano essere applicate anche ai residui provenienti dall`estrazione di marmi e pietre. Premesso che gran parte degli scarti estrattivi possono rientrare nella fattispecie piu` generale dei sottoprodotti, la nuova normativa e` comunque rilevante in quanto facilita soprattutto l`utilizzo dei residui (siano essi derivanti dalla vera e propria attivita` estrattiva che dalle attivita` propedeutiche all`estrazione) quali le terre da coltivo o superficiali. E` pero` evidente che la qualifica di sottoprodotti potra` essere ottenuta solo nel rispetto delle prescrizioni dell`art. 186 (e quindi anche senza che il materiale abbia un valore economico). Il secondo periodo del comma 7 ter e` relativo ai materiali che derivano dalla lavorazione del marmo e delle pietre mediante l`impiego di agenti o reagenti naturali. La formula utilizzata dovrebbe sottointendere due categorie di utilizzo e cioe` - recupero ambientale - reinterri, rilevati, rimodellazione, altro ciclo produttivo ai sensi dell`art. 186 comma 1. Secondo l`interpretazione letterale si potrebbe ritenere che, nel caso di recupero ambientale (l`espressione del comma 7 ter ``sottoposti`` dovrebbe essere sostituita con ``impiegati``), debbano essere soddisfatti i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettati i valori limite per gli inquinanti eventualmente presenti di cui all`Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/08 tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull`ambiente derivanti dall`utilizzo della sostanza o dell`oggetto. |




























