| Valutazione rischi, i nodi ancora da sciogliere |
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Prevenzione degli incidenti, dal 1° gennaio cambiano le norme sul Documento di valutazione dei rischi. Ancora numerosi i dubbi sulle nuove regole del documento di valutazione dei rischi, che entreranno in vigore il 1° gennaio. Sono molti i dubbi interpretativi e le questioni irrisolte che l`articolo 28 del Testo unico per la sicurezza (Dlgs 81/2008) si porta dietro. Data certa, stress correlato, provenienza da altri Paesi: nessuno sa con esattezza come interpretare i nuovi requisiti. Intanto, pero`, prende forma l`ipotesi - confermata da fonti interne allo stesso ministero del Lavoro - che entro fine anno una circolare interpretativa sciolga almeno una parte dei nodi. Data certa La prima novita` in arrivo dal prossimo gennaio e` il cosiddetto obbligo di data certa. Il documento di valutazione del rischio va aggiornato a ogni cambio delle condizioni anche organizzative dell`azienda, inserendo tutti gli elementi nuovi. La data certa serve ad attestare in maniera non controvertibile che il documento e` arrivato fino a un determinato giorno. La sua istituzione crea problemi applicativi. In questi giorni i consulenti delle diverse associazioni stanno consigliando ben tre diversi metodi: il ricorso al notaio, il timbro postale e la posta certificata. Tutti e tre, pero`, sembrano troppo onerosi. Dal ministero del Lavoro, intanto, arriva un`indicazione precisa che allontana le interpretazioni bizantine. E` sufficiente, una volta modificato il documento, riunirsi con le componenti di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza per comunicare le novita`. Stress lavoro-correlato E` il secondo requisito nuovo. Sebbene gia` comparisse nella legge 626, il nuovo articolo 28 mette l`accento in maniera molto piu` marcata sulla sua importanza, stabilendo che il datore deve farsi carico di considerare anche la componente psicologica del lavoro. Alcuni datori di lavoro stanno compilando dei brevi questionari nei quali sintetizzano per punti come hanno combattuto lo stress in azienda. Altri, come l`Associazione nazionale costruttori edili, si rifanno all`Accordo europeo dell`8 ottobre 2004. Un modello per il quale - in estrema sintesi - bisogna riscontrare su un gruppo di lavoratori la presenza di fattori di tipo oggettivo (come l`alto numero di assenze) e soggettivo. Una volta individuati questi fattori, bisogna poi prendere delle misure, essenzialmente di tipo organizzativo. E proprio all`elemento soggettivo sono legate le perplessita` maggiori: oggi non esistono elementi standard per valutarlo. Dal ministero del Lavoro, pero`, arrivano indicazioni rassicuranti. Entro fine anno ci dovrebbero essere delle linee guida per dare riferimenti sicuri ai datori di lavoro. E, nel frattempo, si dovrebbe seguire un atteggiamento conciliante nei controlli. In mancanza di indicazioni precise degli organi di verifica, dicono indiscrezioni, non saranno applicate sanzioni. Tutti i metodi di valutazione utilizzati saranno, cioe`, considerati validi. Al massimo saranno richieste integrazioni. La provenienza E` il terzo punto controverso. Esclusa la possibilita` di fare una valutazione di rischio legata alla nazionalita`, il criterio andra` interpretato come una ``bussola`` da seguire nella applicazione di tutto il Testo unico. Si dovra` cioe` tenere conto delle differenze di lingua, curando la comunicazione in maniera specifica per gli stranieri: quindi, immagini che spieghino i pericoli, traduzioni delle prescrizioni, cartelli redatti in piu` lingue. Tutto per salvaguardare la sicurezza dei dipendenti che non parlano italiano.
Fonte: Il Sole 24 Ore |






























