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Accertamento di assenza tossicodipendenza Stampa E-mail

La Conferenza Unificata Stato-Regioni, con il provvedimento 30 Ottobre 2007, pubblicato in G.U, ha regolamentato le visite mediche antidroga per le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, tra le quali rientrano le mansioni degli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

In particolare, il provvedimento sancisce che, tra le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l`incolumita` e la salute propria e di terzi, a causa dell`assunzione anche solo sporadica di sostanze stupefacenti rientrano, tra le altre, le attivita` di trasporto e quelle riconducibili agli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, come riportato dall`Allegato I del provvedimento in oggetto.

Al riguardo l`art. 4 dell`intesa, prevede che il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all`espletamento delle mansioni di cui sopra, indipendentemente dal rapporto di lavoro, debba provvedere a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari necessari per verificare l`assenza dell`assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

 

Lo stesso datore di lavoro ha, di norma, l`obbligo di far sottoporre i lavoratori adibiti alle mansioni a rischio ai suddetti accertamenti sanitari, con periodicita` annuale, dal medico competente, indicando altresi` la data ed il luogo ove si svolgera` il relativo accertamento.

 

Dopo un primo test di screening in cui sia stata evidenziata la positivita` del lavoratore, con conseguente giudizio di inidoneita` temporanea allo svolgimento delle mansioni a rischio anche nei confronti di terzi, lo stesso lavoratore dovra` essere inviato presso il SERT (servizio per le tossicodipendenze) della ASL competente per territorio.

 

A seguito di ulteriori accertamenti effettuati dal SERT o altre strutture sanitarie competenti che abbiano constatato lo stato di tossicodipendenza, il lavoratore interessato dovra` essere sottoposto ad una terapia di recupero.

 Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga alla prima richiesta di accertamenti medici, l`organo sanitario competente, entro dieci giorni, deve disporre un nuovo controllo. In presenza di un ulteriore rifiuto senza giustificato motivo, il datore di lavoro ha l`obbligo di far cessare lo svolgimento delle mansioni a rischio e di adibire il lavoratore a mansioni diverse con l`applicazione della disciplina normativa o contrattuale collettiva relativa al settore lavorativo cui appartiene, fino a che non venga accertata l`assenza di tossicodipendenza.  Al lavoratore che non si sottoponga al controllo sanitario saranno applicate le sanzioni di cui all`art. 93, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 626/94 che prevede l`arresto da due a quattro mesi o un`ammenda espressa ancora in lire da dieci a cinquanta milioni.

Diversamente, al datore di lavoro che non impedisca l`espletamento delle mansioni a rischio, saranno applicate le sanzioni di cui all`art. 125 comma 4 del DPR n. 309/90.

 In ogni caso la sospensione, sia nell`eventualita` in cui il lavoratore rifiuti di sottoporsi al relativo accertamento, sia nella circostanza in cui sia stata accertata la tossicodipendenza, fa mantenere in capo al lavoratore assunto a tempo indeterminato il diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita, fino ad un massimo di tre anni, ex art. 124, comma 1, DPR n. 309/90 e art. 83 del Ccnl dell`edilizia.

Infine, relativamente alle procedure diagnostiche medico legali, fino all`approvazione dell`accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, dovranno essere applicate le procedure stabilite nel DM 12 luglio 1990, n. 186.

 

In allegato il Provvedimento