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Accordo di rinnovo del c.c.n.l. cartai-cartotecnici |
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mercoledì 11 novembre 2009 |
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Sottoscritto il testo dell’accordo sul rinnovo del ccnl cartai- cartotecnici tra Assografici e Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Carta e Stampa. Principali modifiche ed innovazioni.
In questo negoziato, che si è svolto all'interno delle regole previste dal nuovo Accordo Interconfederale sulla riforma degli assetti contrattuali, si è ritenuto più appropriato distinguere l'aumento dei minimi, che è stato calcolato applicando i nuovi criteri, dalla contropartita delle modifiche normative.E' stata, quindi, istituita a questo scopo una indennità, denominata di ottimizzazione organizzativa a fronte degli incrementi di efficienza derivanti dalle norme concordate in tema di straordinario obbligatorio, mobilità interna, criteri di godimento delle ferie, flessibilità dell'orario di lavoro, tutte direttamente applicabili in sede aziendale. La formula della indennità collegata all'incremento di efficienza organizzativa comporta benefici sia all'azienda, che ha un minor costo rispetto alla normale retribuzione, sia ai dipendenti che, se verrà prorogata l'attuale normativa fiscale che sottopone all'imposta sostitutiva del 10% le somme erogate a tale titolo, potranno percepire un maggior importo netto.
La parte economica prevede quindi:
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un aumento dei minimi riferito al livello C/1 di 95 euro mensili suddivisi in tre tranches: 30 euro dal 1°.1.2010; 35 euro dal 1°.1.2011; 30 euro dal 1°.1.2012;
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una una tantum riferita al periodo 1°.7.2009-31.12.2009 determinata forfettariamente in 160 euro da corrispondersi per il 62% con le competenze di dicembre 2009 e del 38% con le competenze di aprile 2010;
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l'indennità di ottimizzazione organizzativa di 25 euro, riferiti al livello C/1, corrisposta in tre tranche: 10 euro dal 1°.1.2010, 5 euro dal 1°.1.2011, 10 euro dal 1.1.2012; l'indennità costituisce base di calcolo per le maggiorazioni per turni, mentre è comprensiva dei riflessi sugli altri istituti contrattuali e sul TFR;
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in applicazione della previsione del nuovo accordo interconfederale è stato istituito l'elemento di garanzia retributiva nella misura di 250 euro a decorrere dal 2011 per i dipendenti di aziende che non abbiano mai fatto contrattazione di II livello e che non abbiano ricevuto negli ultimi tre anni alcun trattamento economico aggiuntivo alle spettanze contrattuali.
Per quanto riguarda i contenuti normativi:
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sono stati inseriti alcuni nuovi profili, ed altri sono stati modificati;
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sono state individuate le lavorazioni con caratteristica di stagionalità ai fini della normativa sul contratto a termine;
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è stato incrementato il monte ore di straordinario obbligatorio, sia per i giornalieri ed i turnisti (70 ore), sia per i cicloturnisti (48 ore) modificando anche, per questi ultimi, i limiti temporali di utilizzo;
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per agevolare la contrattazione di II livello una commissione paritetica fornirà alle parti aziendali semplici modelli di articolazione del premio;
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la mobilità interna del personale è direttamente attivabile dall'azienda nel caso di fermo impianti e con riferimento al personale eccedente l'organico netto di macchina e/o di reparto;
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per gli appalti, l'azienda su richiesta della RSU fornirà una attestazione scritta che nel contratto di appalto è stata inserita la clausola contrattuale che impegna le aziende appaltatrici alla applicazione del c.c.n.l. di settore; non è, invece, stata accolta la richiesta di inserimento di clausole sociali;
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è stata istituita una commissione paritetica che deve individuare possibili articolazioni, modalità e costi di un Fondo di assistenza contrattuale di settore;
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l'articolo della disciplina del lavoro è stata rielaborato per rendere più chiara l'articolazione delle mancanze e delle relative sanzioni;
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sono state introdotte modalità di richiesta dei permessi ai sensi della legge 104/1992;
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è stato istituito un trattamento economico minimo di garanzia per i quadri."
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