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Agevolazioni edilizie e ritenute sui bonifici Stampa E-mail
venerd́ 30 luglio 2010

Ritenute sui bonifici operate dai soggetti che beneficiano delle agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico.

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2010 e con la circolare 40/E/2010 è stata data attuazione alle disposizioni previste dall'art. 25 del DL 31 maggio 2010, n. 78 il quale prevede che le banche e le Poste Italiane S.p.A debbano operare una ritenuta del 10% all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti che beneficiano della detrazione del 36% o del 55% rispettivamente per le ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico.

Le banche e le Poste Italiane S.p.A. dovranno inoltre rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto effettuate al beneficiario stesso e indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati relativi ai pagamenti effettuati.

Successivamente la circolare n. 40/E del 28 luglio 2010 è intervenuta a chiarire che la ritenuta del 10 per cento, per evidenti esigenze di semplificazione, dovrà essere applicata sull'importo del bonifico, disposto dal contribuente, al netto dell'IVA determinata convenzionalmente nella misura del 20 per cento.

Inoltre, precisa sempre la circolare, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, qualora le prestazioni siano soggette ad altri tipi di ritenuta d'acconto (si pensi ad esempio ai compensi erogati dai condomini soggetti alla ritenuta del 4 per cento) dovrà essere applicata soltanto la ritenuta del 10 per cento.

Infine viene chiarito che, in applicazione dello Statuto dei diritti del Contribuente, poiché la ritenute dovevano essere già applicate sui bonifici eseguiti a partire dal 1° luglio 2010, in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza sulla determinazione della base imponibile, non saranno irrogate sanzioni in presenza di violazioni della norma commesse in data antecedente alla pubblicazione della circolare in commento.