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Appalti: arbitrati ancora possibili per le pubbliche amministrazioni Stampa E-mail

La proroga della sospensione del divieto di ricorrere all’arbitrato negli appalti varrà fino all’entrata in vigore della riforma, cioè all’effettiva attivazione di sezioni ad hoc presso i tribunali ordinari. E’ quanto prevede,  la legge 129/08 pubblicata in G.U.

Con una precedente news si e` data notizia che nell`articolo 8 del decreto legge n. 113 del 30 giugno 2008, cosiddetto decreto legge ``Mille proroghe``, era stata inserita una disposizione che prevedeva il rinvio sine die dell`entrata in vigore delle norme della legge finanziaria 2008, riguardanti il divieto per le pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie nei contratti pubblici.

Tale sospensione era in particolare stabilita sino al momento dell`attivazione presso i Tribunali ordinari di apposite sezioni specializzate, competenti in materia. Con tale proroga avevano trovato parziale accoglimento le richieste ufficialmente formulate dall`Ance, che in piu` occasioni aveva segnalato alle competenti autorita` governative l`inopportunita` di escludere uno strumento di giustizia agile e tecnicamente qualificato come l`arbitrato, prima della istituzione, nell`ambito della giustizia ordinaria, di un giudice con analoghe caratteristiche di specializzazione e celerita`.

Alla data odierna, si deve ragionevolmente ritenere che il decreto in questione, non ancora convertito in legge, sia destinato a decadere il prossimo 29 agosto, in quanto il relativo disegno di legge di conversione, di iniziativa governativa (A.S. n. 859), non ha ancora iniziato l`esame delle competenti Commissioni.

Lo scorso 2 agosto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 180, e` stata pubblicata la legge 2 agosto 2008, n. 129, ``Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche` in materia fiscale e di proroga di termini``.

Tra le modifiche apportate al decreto-legge n. 97 nella fase della sua conversione in legge c`e` l`introduzione dell`articolo 4-bis (Ulteriori proroghe di termini e disposizioni connesse) che, in tema di arbitrato, al punto 12, ha reinserito quanto gia` previsto dall`articolo 8 del citato decreto legge n. 113, con la previsione tuttavia che i termini di cui all`articolo 15 del decreto-legge 248/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31/2008, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.