| Approvata dal Parlamento la parziale sospensione del Codice degli appalti |
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Con la conversione in legge del D.L. n. 173/2006 e` stata disposta la sospensione fino al 31 gennaio 2007 di alcune norme del Codice degli appalti.
L`Aula della Camera ha definitivamente approvato il Decreto Legge 12 maggio 2006, n. 173 recante ``proroga di termini per l`emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l`esercizio di deleghe legislative ed in materia di istruzione``. Il provvedimento, che dovra` essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, all`art. 1 octies (in allegato), oltre a prevedere alcune modifiche al Codice degli appalti (Decreto Legislativo n. 163/06), dispone anche la sospensione di alcuni punti del Codice stesso che, ad avviso del legislatore meritano una rivisitazione. In particolare, viene rinviata l`entrata in vigore, al 1° febbraio 2007, dei seguenti istituti:
Per altri (avvalimento, appalto integrato) il parziale o totale rinvio va ritenuto positivo. In tema di avvalimento, la revisione del predetto comma 10 potrebbe, infatti, costitutire l`occasione per consentire una integrazione legislativa nel senso che la solidarieta` sia disciplinata in modo da ammettere l`adempimento della prestazione principale anche da parte dell`impresa ausiliaria. Circa, poi, la prima ipotesi di appalto integrato (art. 53, comma 2, lett. ``b``), che il Decreto Legilslativo n. 163/06, aveva liberalizzato, in linea di massima non si e` contrari alla sua momentanea sospensione se questa servira` ad una revisione della normativa volta a restringere l`ambito della sua operativita` ad ipotesi particolari, ma non eccessivamente restrittive. Per quanto concerne la seconda ipotesi di appalto integrato (art. 53, comma 2, lett. ``c``) si ritiene che si tratti di un istituto la cui normativa non avrebbe dovuto essere sospesa. E` questa, infatti, una procedura nella quale, in sede di gara, vengono messe a confronto le progettazioni definitive elaborate dai concorrenti che, pertanto, puo` risultare di grande utilita` per le amministrazioni allorche` queste ritengano di avvalersi dell`apporto progettuale delle imprese. Relativamente alle procedure negoziate, la scelta fatta nel Codice degli appalti di recepire pedissequamente le direttive comunitarie non puo` che essere condivisa, mentre suscita perplessita` la sua sospensione. La normativa comunitaria, infatti, non e` certo permissiva, ma condiziona la legittimita` del ricorso alla procedura negoziata alla presenza di specifiche, comprovate condizioni. Alterarne sostanzialmente la portata o, addirittura, sopprimerla determinerebbe di conseguenza una significativa disparita` di trattamento tra le imprese operanti in Italia e quelle operanti negli altri paesi dell`Unione europea. E`, percio`, auspicabile che al termine del periodo di sospensione il Governo reintroduca la normativa comunitaria (artt. 30 e 31 della Direttiva n. 18/04), eventualmente stabilendo ulteriori e piu` rigorose condizioni per l`attuazione delle procedure negoziali. Si precisa, infine che nel periodo transitorio, compreso fra la data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 173/06 ed il 31 gennaio 2007, durante il quale sono sospese le citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 163/06, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni contenute nella Legge Merloni. Invece, nel periodo in cui il Codice ha avuto piena operativita`, vale a dire tra il 1° luglio 2006 e la data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 173/06, le norme del Codice sospese trovano piena applicazione relativamente ai bandi o agli avvisi di gara pubblicati in tale periodo ovvero, nel caso di contratti senza pubblicazioni di bandi di gara relativamente alle procedure i cui inviti sono stati invitati in detto arco di tempo. Infine, si fa presente che l`art.1 octies in argomento, al comma 1, lett. a) abroga (e` da ritenere in modo definitivo) la disposizione di cui all`art. 177, comma 4, lett. f). Quest`ultima concerne le procedure di affidamento delle opere della c.d. Legge Obiettivo e prevede, tra i vari elementi di valutazione del criterio dell`offerta economicamente piu` vantaggiosa, l`elemento consistente nella maggiore quantita` di lavori che il contraente generale affida ad imprese terze nominate in sede di offerta. Tale abrogazione suscita qualche perplessita` perche`, di fatto, disincentiva i contraenti generali ad affidare lavori a terzi con possibile nocumento per le piccole e medie imprenditorie locali. Fonte ANCE |




























