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Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Stampa E-mail
Nuovi criteri ministeriali di riconoscimento della CIGS, per i casi di ristrutturazione e di riorganizzazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro del 20 agosto 2002, con il quale vengono definiti nuovi criteri per il riconoscimento della cassa integrazione straordinaria nelle situazioni di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale, criteri che sostituiscono quelli delle delibere Cipe del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996.

Il decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella G. U. ed in pari data è venuta a cessare l'efficacia delle precedenti delibere del Cipe.
I nuovi criteri trovano applicazione con riguardo alle istanze presentate da quella data, mentre per tutte le istanze presentate prima, siano esse di riconoscimento del programma o di proroga o di modifica del medesimo, continueranno ad essere osservati i criteri precedenti.

Il decreto del 20 agosto 2002 regolamenta distintamente i casi di riorganizzazione e quelli di ristrutturazione aziendale, nonché le ipotesi di proroga degli uni e degli altri, sia per la complessità dei processi produttivi sia per la complessità delle ricadute occupazionali.
I criteri ministeriali definiscono in termini più puntuali, anche con la previsione di dati quantitativi o numerici, le diverse fattispecie, potendo così consentire alle imprese una migliore valutazione previsionale in merito alla fondatezza della richiesta di intervento della cigs (in rapporto agli elementi che connotano la specifica situazione aziendale), anche se resta comunque un apprezzabile margine di discrezionalità della P. A.

In particolare i nuovi criteri introducono, tra i vari elementi che devono sussistere ai fini di una positiva valutazione da parte degli organi ministeriali, quello relativo agli interventi formativi sul personale, i cui costi (comprensivi dei contributi pubblici) rientrano nel valore degli investimenti aziendali connessi con i programmi di riorganizzazione o di ristrutturazione, investimenti da porre a raffronto con quelli del biennio precedente.
In materia è stato peraltro inserito un criterio di ordine quantitativo, prevedendosi che nelle diverse fattispecie (ristrutturazione, riorganizzazione e relative proroghe) il rapporto fra lavoratori interessati dagli interventi di formazione e riqualificazione e quelli sospesi non possa essere inferiore al 30%.

Tale ultima indicazione (forse l'unica veramente innovativa rispetto ai precedenti criteri) potrebbe risultare eccessivamente vincolante in determinate situazioni aziendali, essendo suscettibile di rendere più difficoltoso il ricorso alla cigs.
Ci riserviamo ulteriori comunicazioni in proposito, in relazione alle istruzioni ministeriali sull'applicazione di tali nuovi criteri, che saranno diramate a breve.

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