| Certificazione energetica: dal 1° luglio obbligo a macchia di leopardo |
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| venerd́ 03 luglio 2009 | |||||||
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In vigore dal 1° luglio l'obbligo, previsto dal d.lgs 311/06, di allegare il certificato energetico dell'immobile in tutte le compravendite. L'obbligo tuttavia è stato eliminato dalla L.133/08 e sarà operativo solo nelle Regioni che si sono dotate di una normativa in materia. Il Decreto Legislativo D.Lgs 192/05 fissava l`obbligo di dotare di attestato di certificazione energetica i nuovi edifici (per nuovi edifici il Decreto 192 intende quelli per cui la presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attivita`, sia stata presentata dopo l`8 ottobre 2005) e quelli esistenti con superficie utile superiore a 1.000 m2 sottoposti ad integrale ristrutturazione ovvero a demolizione e ricostruzione. In mancanza della regolamentazione sulla certificazione energetica (mancanza ancora in essere che potrebbe essere colmata nei prossimi giorni, con la pubblicazione dei decreti mancanti) l`attestato di certificazione energetica e` stato sostituito dall`attestato di qualificazione energetica. E` quanto previsto dal D.Lgs 311/06 che ha integrato e modificato il decreto 192/05. Tra le altre modifiche, il decreto 311 ha esteso l`obbligo di dotare gli edifici di attestato di certificazione/qualificazione energetica anche ai casi non previsti dal decreto 192, seppure con una certa gradualita`: - obbligo, a partire dal 1° luglio 2007, esteso ai passaggi a titolo oneroso di interi edifici con superficie superiore a 1.000 m2; - obbligo, a partire dal 1° luglio 2008 esteso ai passaggi a titolo oneroso di interi edifici anche con superficie inferiore a 1.000 m2; - obbligo, a partire dal 1° luglio 2009, esteso ai passaggi a titolo oneroso anche di singole unita` immobiliari facenti parte di edifici multi-unita`. In tutti i casi era obbligatorio allegare, all`atto di trasferimento, l`attestato di certificazione/qualificazione energetica. Il mancato rispetto di tale obbligo, comportava tra l`altro, la nullita` dell`atto fatta valere dall`acquirente i dal conduttore. La Legge 133/08, ha abrogato alcuni commi del D.Lgs 311/06, eliminando l`obbligo di allegare l`attestato energetico agli atti di trasferimento e la relativa nullita` dell`atto (v. all. art. 35 L 133/08). La Legge 133 ha gia` avuto effetti su un rilevante numero di atti di trasferimento, coinvolgendo fino ad oggi, come prevedeva il D.Lgs 311/06, tutti gli edifici con superficie minore di 1.000 m2. Ad oggi, non essendo intervenuta alcuna modifica alla Legge 133/08, la situazione risulta invariata rispetto ad un anno fa. E` bene sottolineare che al quadro normativo nazionale si sovrappone quanto stabilito da alcune Regioni, che hanno previsto obblighi, tempistiche, modalita` applicative diverse da quanto fissato dai decreti 192/05 e 311/06. In tali situazioni e` necessario verificare gli obblighi esistenti con i competenti uffici regionali e con il locale Consiglio notarile. Per quanto riguarda le disposizioni nazionali si riporta uno schema di riepilogo della situazione ad oggi in vigore:
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