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Certificazione energetica: dal 1° luglio obbligo a macchia di leopardo Stampa E-mail
venerd́ 03 luglio 2009

In vigore dal 1° luglio l'obbligo, previsto dal d.lgs 311/06, di allegare il certificato energetico dell'immobile in tutte le compravendite. L'obbligo tuttavia è stato eliminato dalla L.133/08 e sarà operativo solo nelle Regioni che si sono dotate di una normativa in materia.

Il Decreto Legislativo D.Lgs 192/05 fissava l`obbligo di dotare di attestato di certificazione energetica i nuovi edifici (per nuovi edifici il Decreto 192 intende quelli per cui la presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attivita`, sia stata presentata dopo l`8 ottobre 2005) e quelli esistenti con superficie utile superiore a 1.000 m2 sottoposti ad integrale ristrutturazione ovvero a demolizione e ricostruzione.

In mancanza della regolamentazione sulla certificazione energetica (mancanza ancora in essere che potrebbe essere colmata nei prossimi giorni, con la pubblicazione dei decreti mancanti) l`attestato di certificazione energetica e` stato sostituito dall`attestato di qualificazione energetica.

E` quanto previsto dal D.Lgs 311/06 che ha integrato e modificato il decreto 192/05.

Tra le altre modifiche, il decreto 311 ha esteso l`obbligo di dotare gli edifici di attestato di certificazione/qualificazione energetica anche ai casi non previsti dal decreto 192, seppure con una certa gradualita`:

- obbligo, a partire dal 1° luglio 2007, esteso ai passaggi a titolo oneroso di interi edifici con superficie superiore a 1.000 m2;

- obbligo, a partire dal 1° luglio 2008 esteso ai passaggi a titolo oneroso di interi edifici anche con superficie inferiore a 1.000 m2;

- obbligo, a partire dal 1° luglio 2009, esteso ai passaggi a titolo oneroso anche di singole unita` immobiliari facenti parte di edifici multi-unita`.

In tutti i casi era obbligatorio allegare, all`atto di trasferimento, l`attestato di certificazione/qualificazione energetica. Il mancato rispetto di tale obbligo, comportava tra l`altro, la nullita` dell`atto fatta valere dall`acquirente i dal conduttore.

La Legge 133/08, ha abrogato alcuni commi del D.Lgs 311/06, eliminando l`obbligo di allegare l`attestato energetico agli atti di trasferimento e la relativa nullita` dell`atto (v. all. art. 35 L 133/08).

La Legge 133 ha gia` avuto effetti su un rilevante numero di atti di trasferimento, coinvolgendo fino ad oggi, come prevedeva il D.Lgs 311/06, tutti gli edifici con superficie minore di 1.000 m2.

Ad oggi, non essendo intervenuta alcuna modifica alla Legge 133/08, la situazione risulta invariata rispetto ad un anno fa.

E` bene sottolineare che al quadro normativo nazionale si sovrappone quanto stabilito da alcune Regioni, che hanno previsto obblighi, tempistiche, modalita` applicative diverse da quanto fissato dai decreti 192/05 e 311/06.

In tali situazioni e` necessario verificare gli obblighi esistenti con i competenti uffici regionali e con il locale Consiglio notarile. Per quanto riguarda le disposizioni nazionali si riporta uno schema di riepilogo della situazione ad oggi in vigore:

 Casistica

 Obblighi

 Edifici di nuova costruzione e quelli esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2, sia nel caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l`involucro che di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria, per i quali il permesso di costruire o la denuncia di inizio attivita` sia stato richiesto/presentata a partire dal 9 ottobre 2005 (e cioe` il giorno successivo all`entrata in vigore del D.lgs 192/05)

 1. Redazione e presentazione al Comune, prima dell`inizio dei lavori, della Relazione tecnica di cui all`art. 28 della Legge 10/91 (art. 125 del DPR 380/01 e comma 1, art. 8 del D.lgs 192/05);

2. Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, presentazione al Comune, da parte del Direttore dei Lavori, della conformita` delle opere realizzate rispetto al progetto, alle eventuali varianti, ed alla relazione tecnica (di cui al punto 1) e dell`attestato di qualificazione energetica dell`edificio, come realizzato: entrambe asseverate dal direttore dei lavori (comma 2, art. 8, del D.lgs 192/05);

3. consegna al proprietario, contestualmente all`immobile, dell`attestato di qualificazione energetica (comma 7, art. 15, del D.lgs 192/05).

 

 In tutti gli altri casi di trasferimento di immobili esistenti

 1. permane l`obbligo di dotare l`edificio dell`attestato di qualificazione energetica ma non e` prevista sanzione in caso di inosservanza (comma 1 bis, art. 6, del D.lgs 192/05);

2. abolito l`0bbligo di allegazione dell`attestato all`atto di trasferimento (art. 35 della legge 133/08).