| Collocamento obbligatorio |
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Con decreto legge n. 236 del 25 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre scorso, è stato prorogato di ulteriori dodici mesi il termine di computabilità nella quota d'obbligo riservata ai disabili, degli orfani, coniugi superstiti e profughi, assunti ai sensi della legge n. 482 del 1968. Quindi, fino al 3 dicembre 2003, gli orfani, coniugi superstiti e profughi così assunti saranno computati nella quota d'obbligo di cui all'art. 3 della legge n. 68 del 1999. Per ulteriori informazioni Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo |




























