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Comunicazioni obbligatorie rapporti di lavoro:le risposte del Welfare Stampa E-mail
In attesa del decreto con le istruzioni sul sistema informatizzato, il Welfare ha risposto sul proprio sito - alle domande più frequenti relative alla comunicazione obbligatoria di instaurazione, trasformazione e cessazione di un rapporto di lavoro.
Sono state pubblicate, in data 11 luglio 2007, sul sito del Ministero del Lavoro le Faq di cui si allega copia, relative all`obbligo di comunicazione obbligatoria introdotto dalla Legge finanziaria 2007.

 


Prima di passare all`esame di alcune tra le risposte piu` significative del dicastero, si rammenta che e` al vaglio del Ministero del Lavoro l`emanando decreto relativo a tutti i dettagli in materia di comunicazioni obbligatorie, che dara` finalmente il via alle disposizioni contenute nel testo di legge.

Il decreto, che probabilmente uscira` nel mese di settembre prossimo, conterra` soprattutto le modalita` operative concernenti l`apposito sistema informatizzato, grazie al quale potranno essere inviate le comunicazioni e i vari adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.

A tal proposito il Ministero, e piu` precisamente la Direzione per le Innovazioni tecnologiche del dicastero, ha sottolineato l`opportunita` di promuovere una vasta campagna informativa, con l`istituzione di un apposito call center e di un help desk tecnico, per il supporto degli utenti abilitati all`effettuazione delle comunicazioni nell`accesso al nuovo sistema.

Sono stati anche dissolti i dubbi relativi alla possibilita`, per le associazioni datoriali di rappresentanza, di poter svolgere i servizi di comunicazione di cui sopra in favore delle proprie imprese aderenti. Il  Ministero ha infatti assicurato che tale previsione sara` inserita nell`emanando decreto.

I contatti intrapresi tra l`Ance  e i propri referenti presso il Ministero permetteranno, inoltre,  di fornire ulteriori chiarimenti e novita` sulla materia, anche al fine di poter rendere informazioni utili nel breve periodo circa il sistema di sperimentazione predisposto dal dicastero e indirizzato ai soggetti abilitati, nelle more dell`emanazione del decreto.

Si anticipa, infatti, che e` stato predisposto un sito  di demo (http://democo.lavoro.gov.it) per la sperimentazione del nuovo sistema informatico di comunicazione, al quale e` possibile accedere, da parte degli utenti autorizzati, mediante la richiesta di un`apposita password all`indirizzo di posta elettronica  Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo .

Per cio` che concerne, infine, le Faq contenute nel documento del Ministero del Lavoro, si precisa che quest`ultimo ha tratto  lo spunto per ribadire alcuni dei concetti piu` rilevanti, relativi alle procedure e alle modalita` con le quali assolvere il nuovo obbligo previsto per legge, gia` in parte espressi nelle circolari di gennaio e di febbraio scorsi.

In particolare e` stato sottolineato che:

  •  in attesa dell`emanazione del decreto sopra citato, rimane in vigore l`utilizzo della vecchia modulistica per assolvere gli obblighi di comunicazione;

  • l`invio della comunicazione mediante il servizio postale deve avvenire attraverso lettera raccomandate a/r e non gia` mediante raccomandata semplice, essendo necessario un riscontro certo dell`invio e dell`arrivo della comunicazione;

  •  la comunicazione di cui sopra non sostituisce le comunicazioni di cui  all` art.5 del D.M. 142/1998 (trasmissione alle strutture competenti delle convenzioni e dei progetti di formazione da parte degli enti promotori) e, parimenti, fino all`entrata in vigore del decreto interministeriale restano in vigore tutti gli obblighi di comunicazione verso le altre amministrazioni; il Ministero, infatti, ha precisato che solo con il decreto  verra` fatta la ricognizione degli stessi obblighi ai fini dell`entrata in vigore della c.d. ``pluriefficacia della comunicazione``;

  • qualsiasi distacco o cambio di sede da parte del lavoratore va comunicato al Centro per l`Impiego territorialmente competente;

  •  in caso di spostamento di un lavoratore da un cantiere all`altro (dello stesso o di altro comune) e` necessario darne comunicazione all`istituto competente, essendo cio` che rileva in tal caso il trasferimento del lavoratore in quanto tale e non tanto il comune di ubicazione del cantiere o lo spostamento del cantiere medesimo.

Alla luce dei chiarimenti resi dal Ministero sulla comunicazione obbligatoria per il trasferimento dei lavoratori da un cantiere all`altro, l`Ance ha in corso specifici approfondimenti volti ad ottenere ulteriori chiarimenti nell`intento di  circoscrivere la portata di tale indicazione.

Pare infatti, superflua la sussistenza di un obbligo di comunicazione laddove si  operino semplici spostamenti di  pur breve durata da un cantiere all`altro del personale addetto, soprattutto in virtu` dei disagi che una simile previsione comporterebbe per un settore come quello dell`edilizia fortemente esposto a casi simili;


  • la consegna diretta della comunicazione all`ufficio presuppone una specifica formalizzazione attraverso un protocollo o una ricevuta ufficiale resa all`interessato, non essendo bastevole in tali casi il semplice timbro di ricezione;
  • quanto alla cessazione dei rapporti di lavori instaurati precedentemente all`entrata in vigore dell`obbligo di cui trattasi, il dicastero ha comunque sottolineato la necessita` di rendere la comunicazione relativa alla cessazione stessa;

  • nel caso di comunicazione di assunzione di lavoratori con contratti a termine di natura sostitutiva  (malattia o infortunio) va comunque comunicata la data presunta di cessazione del rapporto;

  • nel caso di trasformazione dei rapporti di lavoro l`obbligo di comunicazione non e` preventivo bensi` deve essere effettuato entro cinque giorni a far data dalla trasformazione stessa.

 FAQ WELFARE