800px 1000px wide   small medium big Rss Opml
facebook.gif
Dati Meteo in Tempo Reale
 
arpacel_logo.gif

cadic.jpg

Io il pizzo non lo pago

testa_alta.gif
Home arrow Articoli arrow Condono per il diritto annuale delle Camere di Commercio
Condono per il diritto annuale delle Camere di Commercio Stampa E-mail
Il prossimo 30 novembre scadrà il termine per aderire al condono del diritto camerale annuale.
Sul sito dell'Unioncamere è stata pubblicata una guida al condono che prevede che per ciascun anno di riferimento si possano definire in via agevolata gli importi dovuti per:
  • la sede legale dell'impresa
  • le unità locali dell'impresa
  • gli importi dovuti per eventuali maggiorazioni stabilite dalle singole camere di commercio (co.6, art. 18 L.580/93)
Possono avvalersi della possibilità di condono:
  • i soggetti obbligati al pagamento, secondo le norme in vigore all'epoca, per ciascuna annualità condonabile
  • gli eredi degli obbligati, in solido e disgiuntamente
  • i contribuenti non in regola per annualità precedenti e/o successive a quelle previste dal decreto
  • i contribuenti con in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale.

Sono invece esclusi dal condono i contribuenti che hanno versato in ritardo e per intero il diritto dovuto. Questi soggetti saranno poi sanzionati solo per il ritardato pagamento (art. 5-quater, comma 2, L. 21 febbraio 2003, n. 27).

È possibile condonare le violazioni per mancato pagamento del diritto annuale dovuto a partire dal 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 2002.
Il decreto prevede la possibilità di adesione per due distinti periodi: il comma 1, dell'articolo 2, fa riferimento ai diritti annuali dovuti per il periodo 1997-2000, mentre il comma 2 dello stesso articolo si riferisce ai diritti dovuti e non versati per gli anni 2001 e 2002.

Ciascuna camera di commercio, con la deliberazione di adesione al condono, dovrà anche stabilire le modalità pratico operative del condono, scegliendo, fra quelle previste, il periodo e/o i periodi condonabili e stabilendo anche se la definizione agevolata prevede l'applicazione di sanzioni o meno.

Le camere di commercio dovranno anche stabilire il termine di sospensione delle procedure di accertamento e dei procedimenti giurisdizionali.
Tale termine dovrà essere posteriore al 30 novembre 2003 e dovrà essere tale da consentire i controlli e le verifiche sui versamenti effettuati dai contribuenti che avranno scelto di aderire al condono.
Le Camere di Commercio che hanno aderito al condono sono:
  • Aquila
  • Avellino
  • Bari
  • Benevento
  • Brindisi
  • Caltanissetta (parzialmente)
  • Campobasso
  • Caserta
  • Catania
  • Catanzaro
  • Chieti
  • Cosenza
  • Crotone
  • Enna
  • Foggia
  • Frosinone
  • Grosseto
  • Isernia
  • Lecce
  • Matera
  • Napoli
  • Nuoro
  • Oristano
  • Pesaro e Urbino
  • Reggio Calabria
  • Rieti
  • Roma
  • Salerno
  • Siracusa
  • Taranto
  • Teramo
  • Trapani
  • Vibo Valentia
  • Emilia Romagna
  • Friuli Venezia Giulia
  • Liguria
  • Lombardia
  • Piemonte
  • Trentino-Alto Adige
  • Umbria
  • Valle d'Aosta
  • Veneto

Per ogni altra ulteriore informazione i nostri uffici sono a Vostra completa disposizione.