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Credito d'imposta: erogazioni pił rigide Stampa E-mail

Taglio agli stanziamenti e cancellazione dell'automatismo per la fruizione del credito d'imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi al Sud: questi i due "filtri al bonus" messi a punto dal Governo nel decreto legge 97/2008 pubblicato in GU il 3 giugno scorso.

 

Il decreto legge 97/2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno ed in vigore dallo stesso giorno, motiva la manovra suli crediti d'imposta con l'esigenza di garantire "l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello stato" nel rispetto dei diritti e nel segno della certezza delle strategie d'investimento.

Per il 2008 sono disponibili 63.9 milioni contro i 377 preventivati in prima battuta con la Finanziaria 2007.

La riduzione della disponibilità finanziaria è poi accompagnata dalla necessità di ottenere il nulla osta per fruire il bonus investimenti sui macchinari e farà fede la rapidità nel presentare il piano.

In sostanza, le imprese devono prenotare il diritto alla fruizione del credito d'imposta inviando un apposito formulario all'Agenzia delle entrate (il modello sarà approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia (entro il 10 giugno) ed entro 3 giorni dall'approvazione sarà attivata la procedura telematica per la trasmissione del formulario.

 Le imprese che hanno avviato progetti di investimenti o di ricerca e sviluppo prima dell'entrata in vigore del decreto legge (3 giugno 2008) devono trasmettere il formulario dell'Agenzia entro 30 giorni dall'attivazione della procedura di trasmissione telematica.

Il nulla osta alla fruizione del credito è concesso in base all'ordine cronologico di arrivo dei formulari, nei limiti delle risorse previste nell'anno di presentazione del formulario e, in caso di esaurimento, negli anni successivi.

Gli interessati al credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate a decorrere dall'entrata in vigore del decreto (3 giugno 2008), espongono nel formulario, in base alla pianificazione scelta, l'importo degli investimenti agevolabili da effettuare, a pena decadenza, entro i 2 anni successivi a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi (al 20% nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60% nell'anno successivo).

L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.