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Credito d'imposta, investimenti nelle aree svantaggiate. Stampa E-mail
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13-11-2002 il testo del decreto legge n.253/2002, recante disposizioni urgenti in materia di agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate (art. 8 L.388/2000 e successive modificazioni). Dal 13 Novembre 2002, il decreto n.253 prevede l'immediata sospensione, fino al 30 marzo 2003, del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (ex art. 8 L.388/2000 e successive modificazioni).

La sospensione del credito d'imposta riguarda i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo:
· anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 (prima delle modifiche introdotte dal D.L.138/2002)
· successivamente all'8 luglio 2002, con l'assenso dell'Agenzia delle Entrate all'istanza telematica presentata al centro operativo di Pescara.

Entrambe le categorie di soggetti devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal contributo, i dati necessari ai fini del monitoraggio sugli investimenti realizzati.
L'Agenzia delle Entrate provvederà, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto 253, ad emanare un apposito decreto contenente:
- l'elencazione dettagliata dei dati richiesti;
- il modello di comunicazione da utilizzare;
- il termine entro cui effettuare la comunicazione, comunque non successiva al 31 gennaio 2003.

Per i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente all'8 luglio 2002, la misura massima entro cui è consentita la ripresa dell'utilizzazione dei contributi non può essere superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio (pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004) e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta maturati ma non utilizzati.
Tale misura sarà determinata con provvedimento del Ministero dell'economia, da emanare entro il 31 marzo 2003.

Per i soggetti che hanno ricevuto l'assenso dall'Agenzia delle Entrate successivamente all'8 luglio 2002, invece, la ripresa dell'utilizzazione è consentita fino a concorrenza del 35% dell'ammontare complessivo dei contributi per l'anno 2003 e, rispettivamente, del 70% e del 100% nei due anni successivi.

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