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Domande ricorrenti sulla L. 215 (imprenditorialità femminile) Stampa E-mail
Il Ministero delle Attività Produttive ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti sulla legge 215/1992.
Legge n. 215/1992

Interventi a favore dell’imprenditoria femminile

RISPOSTE AI QUESITI PIU’ RICORRENTI




SOGGETTI BENEFICIARI


  • Nei casi in cui alla data di avvio di un programma di investimenti, l'impresa richiedente non aveva i requisiti di partecipazione femminile, le spese già sostenute sono comunque ammissibili avvalendosi della regola "de minimis" se al momento della presentazione della domanda l'impresa ha i requisiti di ammissibilità; la circolare esplicativa precisa, al punto 1.2, che i requisiti di partecipazione femminile devono sussistere al momento della domanda ed essere mantenuti per cinque anni dalla data di concessione.
  • Nel caso in cui l'impresa richiedente sia una società di capitali le cui quote sono possedute da altre società, per il controllo del requisito di partecipazione femminile si deve verificare il requisito di composizione femminile delle società partecipanti secondo i criteri stabiliti per le imprese richiedenti.
    Esempio: società richiedente è una S.r.l. in cui il 50% delle quote è detenuto da una donna, il 30% da un uomo ed il restante 20% da una S.a.s. Fermi restando i requisiti richiesti per l'organo di amministrazione (per almeno 2/3 composto da donne) la S.r.l. è ammissibile se la S.a.s. è composta da socie donne per almeno il 60% del numero dei soci (requisito di partecipazione femminile per le società di persone): in tal caso, infatti, il 70% delle quote della S.r.l. si considera detenuto da donne.
  • Nei casi di azioni date in usufrutto la qualità di socio spetta al nudo proprietario e non all'usufruttuario.



INIZIATIVE AMMISSIBILI - ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' PREESISTENTE
  • Il conferimento della ditta individuale in una società non rientra nella tipologia di acquisizione di attività preesistente. Le modalità di acquisizione di attività preesistente ammesse sono espressamente indicate dalla normativa (Regolamento e Circolare esplicativa) e riguardano il trasferimento di azienda o ramo di azienda realizzato esclusivamente tramite: a) contratti di acquisto di azienda (o ramo); b) contratti di affitto per almeno cinque anni. Analogamente non rientra nella tipologia di acquisizione di attività preesistente l'acquisto di quote o azioni di una società preesistente.
  • Nei casi di affitto di azienda (o ramo d'azienda) il canone di locazione non rientra tra le spese ammissibili in quanto spesa di gestione.




SPESE E PROGRAMMI AMMISSIBILI
  • Rientrano in generale tra le "opere murarie" le spese per la ristrutturazione di immobili esistenti. Le spese per la messa in opera degli impianti elettrico, idraulico, di riscaldamento ecc. rientrano tra gli "impianti generali" congiuntamente alla spesa per gli impianti stessi e pertanto non sono sottoposte al limite del 25% previsto per le opere murarie. Non sono ammissibili le spese relative ad opere murarie per la costruzione di nuovi immobili e fabbricati. Nell'ambito della costruzione di un nuovo immobile è comunque ammissibile la spesa relativa agli impianti generali.
  • I beni oggetto di attività di noleggio o di installazione presso terzi sono ammissibili alle agevolazioni se sono strumentali allo svolgimento dell'attività specifica dell'impresa risultante dagli elementi forniti dall'impresa stessa nella Scheda tecnica. In tali casi l'obbligo di mantenimento dei beni agevolati presso l'unità locale è da intendersi in senso estensivo compatibilmente con l'attività svolta dall'impresa e si ritiene soddisfatto con il mantenimento in uso dei beni stessi. Naturalmente gli stessi beni devono risultare iscritti tra le immobilizzazioni di bilancio e sono soggetti all’obbligo di mantenimento per cinque anni previsto dalla normativa.
  • Le disposizioni della circolare esplicativa circa l'ammissibilità dei mezzi di trasporto targati strettamente indispensabili al "ciclo produttivo" e non riconducibili a fasi a "monte " o a "valle" dello stesso si applicano in tutti i casi in cui siano previste spese per mezzi mobili targati. Salvo eventuali ulteriori chiarimenti di carattere generale da parte del Ministero dell'Industria, tutti i casi nei quali si richiede l'ammissibilità alle agevolazioni dei mezzi di trasporto saranno esaminati dal soggetto competente per l'attività istruttoria alla luce degli elementi forniti dall'impresa nella domanda e nella Scheda tecnica, al fine di identificare la specifica attività da svolgere in seguito al programma di investimenti per il quale si richiedono le agevolazioni e dunque se i mezzi di trasporto siano indispensabili allo svolgimento del "ciclo produttivo" della stessa e non riconducibili a fasi "a monte" o "a valle".
  • Nell'ambito dei programmi relativi al settore agricolo primario, ferme restando le limitazioni ed esclusioni specifiche previste dalla normativa, le spese relative al primo impianto delle piante per la coltivazione e gli investimenti relativi agli animali da allevamento destinati alla riproduzione o per la produzione di latte ecc., con esclusione di quelli destinati alla vendita e/o al macello, sono considerate ammissibili nell'ambito della voce di spesa macchinari e attrezzature. In detti casi, comunque, deve essere assicurato il mantenimento per almeno cinque anni degli investimenti agevolati.
  • Le spese relative a porte e infissi interni ed esterni, rientrano tra le "opere murarie" per la ristrutturazione dei locali.




CRITERI DI PRIORITA'
  • Tra gli occupati da considerare ai fini del calcolo dei primi due criteri di priorità non rientrano i collaboratori coordinati e continuativi. Il DM 2/2/2001 che fissa i criteri di priorità stabilisce che si considerano occupati i "dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato iscritti al libro matricola"; le recenti modifiche legislative che riguardano i collaboratori coordinati e continuativi (iscrizione nel libro matricola ai fini assicurativi e assimilazione ai fini fiscali dei redditi percepiti ai redditi da lavoro dipendente) non comportano attualmente la qualifica di lavoratori dipendenti, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni normative in materia.
  • Si conferma che, come previsto dal DM 2/2/2001, relativamente al 3° criterio, l'ammontare degli "investimenti totali" per i progetti innovativi è pari alla somma dei nuovi investimenti ammissibili e dell'investimento netto preesistente inteso come totale delle immobilizzazioni materiali al netto delle quote di ammortamento. Non sono dunque considerate le immobilizzazioni immateriali.
  • Ai fini dell'ottenimento dell'incremento del 5% previsto dal 5° criterio lettera b) non è sufficiente la previsione di un semplice sito Internet o di sistemi di collegamento telematico tra imprese, bensì, come stabilito dal DM 2/2/2001, l'impresa deve prevedere investimenti in hardware, software e servizi finalizzati ad attivare il commercio elettronico dei prodotti o servizi offerti, inteso come gestione telematica delle transazioni almeno fino alla fase del pagamento via Internet. E’ comunque indispensabile che gli investimenti realizzati siano idonei ad attivare tutte le operazioni necessarie per la gestione delle predette transazioni.




MODULI DI DOMANDA E SCHEDA TECNICA
  • Il Modulo di domanda deve essere sottoscritto dal legale rappresentante con le modalità previste dall’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. Ai sensi di tali disposizioni è sufficiente allegare una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Sul Modulo di domanda va apposta una marca da bollo di € 10,33 ogni quattro pagine. E' in ogni caso possibile scaricare la modulistica dal sito Internet www.minindustria.it




Sempre sul sito del Ministero delle Attività Produttive è possibile accedere al Dossier sulla L. 215