| Durc, dall'Inail i chiarmenti sulle nuove regole |
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Con la circolare n. 7 del 5 febbraio scorso, l`Inail ha illustrato, per gli aspetti di propria competenza, le novita` riguardanti il Durc introdotte dal Decreto attuativo 24 ottobre 2007 e dalla successiva circolare ministeriale esplicativa n. 5 del 2008. Nel ricordare che l`ambito di applicazione del Durc riguarda tutti gli appalti pubblici, i lavori privati in edilizia soggetti a denuncia di inizio attivita` e a permesso di costruire, i finanziamenti per la realizzazione di investimenti comunitari, i benefici normativi e contributivi e le attestazione SOA, la nota richiama una prima importante novita` che riguarda i lavoratori autonomi. Infatti, dal 31 dicembre 2007, anche per tale categoria di lavoratori, in caso di appalti pubblici e/o lavori privati edili, e` previsto l`obbligo di richiedere il Durc. E` stato poi confermato che, per il settore edile, gli organi competenti al rilascio dello stesso sono le Casse Edili costituite da una o piu` associazioni di datori o prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale. Su tale punto l`Istituto fa, comunque, riserva di fornire ulteriori chiarimenti con una successiva comunicazione. Relativamente al termine per il rilascio del certificato di regolarita` contributiva, questo e` fissato in 30 giorni dalla richiesta, non computandosi in tale termine i 15 giorni di sospensione previsti per i fini istruttori, nonche` per eventuali regolarizzazioni contributive. Quanto alla validita` del Durc per i lavori privati in edilizia, questa e` trimestrale, mentre per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e per le sovvenzioni comunitarie, la validita` e` mensile. Negli altri casi, ovvero negli appalti pubblici, il documento ha una validita` limitata alla fase per la quale e` richiesto, ad esempio per la stipula del contratto, per il pagamento del SAL e cosi` via. L`eventuale uso fraudolento del Durc, ovvero l`utilizzo del certificato che non risponda a verita`, e` sanzionabile penalmente. L'Inail ricorda che la regolarita` contributiva deriva dalla correntezza degli adempimenti contributivi, dalla corrispondenza tra i versamenti effettuati e quelli accertati e dalla correttezza degli obblighi di denuncia, compresi quelli che modificano ed estendono la natura del rischio gia` coperto dall`assicurazione obbligatoria. Per la partecipazione alle gare d`appalto o ai fini della verifica in fase di gara, lo scostamento tra somme dovute e versate deve essere non grave. In sostanza, come gia` precisato nella circolare ministeriale, la differenza tra dovuto e versato, con riferimento a ciascun periodo di paga o contribuzione, non e` grave se inferiore o pari al 5%, o comunque inferiore a Euro 100,00. Non si e` pertanto in presenza di grave scostamento, anche se la percentuale e` superiore al 5%, ma sempre nei limiti di un debito contributivo inferiore a Euro 100,00. In presenza di una certificazione di regolarita` contributiva con scopertura non grave, in occasione di partecipazione ad una gara d`appalto o di verifica dell`autodichiarazione, c`e` tempo sino a 30 giorni dal rilascio del certificato per regolarizzare la posizione debitoria. In tutti gli altri casi, la presenza di una scopertura, anche non grave, comporta l`irregolarita` dell`azienda, con conseguente sospensione della pratica e invito a regolarizzare entro 15 giorni. Non comportano, inoltre, un ostacolo al rilascio del certificato i crediti vantati dall`Istituto e gia` iscritti a ruolo, per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario, i crediti non ancora iscritti a ruolo con pendenza amministrativa, sino al rigetto del ricorso, o con pendenza giudiziaria, sino al passaggio in giudicato della sentenza ed, infine, gli aiuti di Stato non ancora rimborsati o depositati presso un conto bloccato. Relativamente alle irregolarita` riscontrate con riferimento alle norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro, richiamate dall`allegato A del Decreto sul Durc, sulla scorta di quanto sostenuto nella circolare ministeriale n. 5/08, anche l`Inail conferma che tali irregolarita` sono da considerarsi ostative al rilascio del Durc ai soli fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi. Per benefici normativi e contributivi, riprendendo la posizione ministeriale, si intendono i vantaggi economici riconosciuti da norme specifiche in favore di particolari categorie di lavoratori, che operano in deroga rispetto alla disciplina ordinaria. Pertanto, sempre ai fini Inail, sono da escludere dall`ambito di applicazione del Durc i benefici riconducibili: - alla sospensione dei termini di versamento a causa di calamita` naturali; - alla riduzione contributiva prevista in favore di determinati territori o per specifici settori produttivi; - all`assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato. In quest`ultimo caso, infatti, l`aliquota agevolata del 10% costituisce un elemento naturale per tale tipologia di contratto. Diversamente, rientrano nella disciplina del Durc gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, come ad esempio quelli previsti dai contratti di inserimento e mobilita` o le agevolazioni per l`oscillazione in riduzione del tasso medio per prevenzione, nonche` le particolari riduzioni contributive, tra cui lo sconto edile dell`11,50% che, ricorda puntualmente l`Istituto, non potra` essere applicato alla regolarizzazione dell`anno 2007. Per un quadro piu` esauriente dei benefici contributivi applicabili all`Inail, si rimanda, unitamente alla circolare in oggetto, all`apposito allegato, il quale riporta l`elenco completo delle agevolazioni per la cui fruizione e` necessario che i datori di lavoro, oltre ad applicare integralmente la parte economica e normativa del Ccnl di riferimento e a non essere soggetti a provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per la violazione delle norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro, siano in possesso della regolarita` contributiva nei confronti di Inps e Inail e, per il settore edile, delle Casse Edili. Nel caso in cui l`Ente che certifica la regolarita` contributiva sia lo stesso che prevede l`agevolazione, ovvero sia la stazione appaltante, la regolarita` deve essere verificata senza alcun adempimento cartaceo, fermo restando l`obbligo da parte del datore di lavoro di presentare l`allegata autocertificazione che attesti il possesso degli altri requisiti. La parte conclusiva della nota e` dedicata ad alcune istruzioni operative; in particolare, viene ricordato che dal 1° gennaio 2008 l`obbligo di presentazione dell`autocertificazione ricade anche per i benefici contributivi applicati in sede di regolazione del premio 2007, entro il termine fissato per presentare l`autoliquidazione 2007/2008. Quanto alla verifica della regolarita` contributiva nei confronti degli altri Enti previdenziali, questa, avverte l`Istituto, potra` essere effettuata successivamente al controllo della sussistenza dei requisiti di regolarita` nei propri confronti. In allegato |




























