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E' legge il decreto Milleproroghe Stampa E-mail
L`Aula del Senato ha approvato, in seconda lettura, il decreto legge 248/07 recante  "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria".

Il provvedimento, prevede, nel suo complesso, norme che differiscono i termini previsti da disposizioni legislative riguardanti diverse materie.

In particolare, per quanto concerne i lavori pubblici, e` stata confermata la norma che prevede la sospensione, fino al 1° luglio 2008, delle disposizioni riguardanti l`arbitrato, contenute nell`art. 3, commi 19, 20, 21 e 22 della legge finanziaria 2008, al fine di consentire l`attribuzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprieta` industriale e intellettuale, di cui al D.Lgs. 168/03.

Viene, altresi`, previsto il differimento al 30 giugno 2008 (originariamente 30 settembre 2007) del termine utile ai fini della costituzione dei collegi arbitrali, di cui all`art. 3, comma 21, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) e conseguentemente viene eliminato il termine oltre il quale era prevista la decadenza automatica dei collegi eventualmente costituiti (fissato al 30 settembre 2007 e fino al 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della finanziaria 2008).

Sempre in materia di lavori pubblici, il testo prevede, altresi`, che le disposizioni di cui all`art. 256, comma 4, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici) relative all`abrogazione degli articoli 351, 352, 353, 354 e 355, della L. 2248/1865, (concernenti i creditori degli appaltatori di opere pubbliche, nonche` la domanda e la concessione di sequestri), si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine, di cui all`art. 25, comma 3, della L. 62/05 (legge comunitaria 2004), in cui verranno emanati i decreti legislativi correttivi ed integrativi del D.Lgs. 163/06.

Al riguardo, l`art. 256 prevedeva l`abrogazione delle suddette disposizioni a decorrere dall`entrata in vigore del Regolamento di cui all`art. 5 del Codice stesso.

E` stata interamente riformulata la norma sul regime transitorio per l`operativita` della revisione delle norme tecniche per le costruzioni. In particolare, viene prevista la proroga al 30 giugno 2009 del termine previsto all`art. 5, comma 2-bis, del DL 136/04, convertito dalla L. 186/04. Quest`ultimo, al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, consente, per un periodo di diciotto mesi (gia` prorogato al 31 dicembre 2007, dall`art. 3, comma 4-bis, del DL 300/06, convertito dalla L. 17/07) dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilita` di applicare, in alternativa, la normativa precedente sulla materia, di cui alla L. 1086/71 e alla L. 64/74.

A seguito dell`entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 settembre 2005, viene prevista, in alternativa all`applicazione della suddetta revisione generale, e per il periodo precedentemente indicato (30 giugno 2009), la possibilita` dell`applicazione del citato DM 14 settembre 2005 oppure dei Decreti del Ministro dei Lavori pubblici del 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.

Viene, altresi`, disposto che per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonche` per quelle per le quali le Amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell`entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con DM 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti fino all`ultimazione dei lavori e all`eventuale collaudo.

Viene precisato, inoltre, che con l`entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al DM 14 settembre 2005, il differimento al 30 giugno 2009, del termine previsto all`art. 5, comma 2-bis del DL 136/04, convertito dalla L. 186/04, non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita` durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita` di protezione civile, nonche` relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell`art. 2, commi 2, 3 e 4, dell`ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella GU n. 252 del 29 ottobre 2003.

Viene stabilito, infine, che con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture, venga istituita, entro il 30 giugno 2009, una commissione consultiva, con rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali, nonche` delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche per le costruzioni.

E` stata, altresi`, soppressa la norma relativa all`impiego delle risorse destinate ai programmi integrati ex art. 18, della L. 203/ 91 (alloggi per i dipendenti impegnati nella lotta alla criminalita`) con la quale si prevedeva che le modifiche apportate dalla L. 244/07 (legge finanziaria 2008) all`art. 21-bis del DL 159/07, convertito dalla L. 222/07, avrebbero avuto applicazione a partire dal 1° gennaio 2009. In tal modo rivive il dettato della Legge finanziaria 2008 in cui si prevede la possibilita` per i suddetti programmi, che alla data del 31 dicembre 2007 abbiano conseguito la ratifica dell`accordo di programma, di accedere al finanziamento anche senza avere sottoscritto la convenzione con il Ministero delle Infrastrutture.

Altre disposizioni concernono l`ulteriore proroga, in materia di installazione degli impianti all`interno degli edifici, non oltre il 31 marzo 2008, del termine, da ultimo fissato al 31 dicembre 2007, dall`art. 1-quater, comma 1, del DL 173/06, convertito dalla L. 228/06. Si tratta delle disposizioni per la sicurezza degli impianti previste dal Capo V, Parte II, del DPR 380/01 (Testo unico in materia edilizia) e l`adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, stabilito dall`art. 3, comma 4, del DL 300/06, convertito dalla L. 17/07, il termine per il relativo completamento e` stato prorogato al 30 giugno 2008. Al riguardo, viene precisato che la suddetta proroga si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2007, al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l`acquisizione del parere di conformita` previsto dall`art. 2, del DPR 37/98. Viene, altresi`, precisato che per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l`adeguamento e` fissato al 30 giugno 2009.