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Erogazione di contributi a favore di aziende che applicano accordi contrattuali Stampa E-mail
Al fine di promuovere ed incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, nell’ambito del Fondo per l’occupazione, è destinata una quota pari a circa 20 milioni di Euro annui in favore di imprese che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità. In particolare:
  • progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato (con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione);
  • programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
  • progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.

    Il 50% del finanziamento sarà erogato a favore di aziende la cui dimensione occupazionale non superi i 50 dipendenti.
    Le domande dovranno essere presentate entro il 10 giugno ed il 10 ottobre 2002.
    Alla domanda dovrà essere allegato l’accordo sindacale contenente le azioni di cui al Decreto 15 maggio 2001, il contratto collettivo vigente ed una dichiarazione da cui risulti che non è stato contemporaneamente chiesto il finanziamento come azione positiva ai sensi dell’articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n.125, e successive modificazioni.

    Per ulteriori informazioni in merito le imprese associate possono contattare i nostri uffici.
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