| False Soa: la procedura per una nuova attestazione |
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| venerd́ 30 luglio 2010 | |
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L'Authority descrive il percorso che deve seguire l'impresa il cui attestato Soa sia stato dichiarato decaduto per false dichiarazioni. Due le strade per ottenere una nuova attestazione: per riabilitazione, dopo 1 anno, o accertamento della non imputabilità del falso. Con la determinazione n. 3 del 3 giugno 2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2010, l`Autorita` per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp) ha descritto il percorso che deve seguire l`impresa che abbia subito la decadenza dell`attestazione SOA a seguito dell`accertamento di false dichiarazioni o documentazioni rese in sede di qualificazione. Come gia` evidenziato nella determinazione Avcp n. 6/06, la decadenza dell`attestato e` quel provvedimento emesso dalla stessa Autorita` o, piu` frequentemente, dalla SOA che a tutela della regolare esecuzione dell`opera e della corretta concorrenza, evita l`immissione e la permanenza nel mercato di attestazioni fondate su false documentazioni. La decadenza, pertanto, non accerta la non imputabilita` soggettiva dell`alterazione documentale o la buona fede nelle dichiarazioni non veritiere, ma si basa sul fatto oggettivo della mancanza di veridicita` dei documenti prodotti in sede di qualificazione (cosi` anche TAR Lazio, sez. III, 29 dicembre 2006, n. 16399). Su tali premesse, l`Autorita` ha escluso che un siffatto accertamento possa comportare per l`impresa l`impossibilita` futura, e senza termine, di ottenere una nuova attestazione, qualora si tenga conto che le stesse dichiarazioni o documentazioni non veritiere comportano, se presentate in gara, l`interdizione annuale dai pubblici appalti (per l`interdizione sine die cfr. art. 17 del D.P.R. n. 34/2000 e dall` art. 38, co. 1, lett. m-bis, del codice dei contatti pubblici nonche` per l`interdizione alle gare l`art. 38, co. 1, lett. h dello stesso codice). In ragione dei principi di ragionevolezza e proporzionalita`, la preclusione sine die colpisce, invece, la mera efficacia dell`attestato basato su dichiarazioni e/o documentazioni false, non l`impresa che lo deteneva. A similitudine di quanto disciplinato per le falsita` rese in sede di gara, l`impresa, non piu` attestata, potra`, al contrario, ottenere una nuova qualificazione, decorso il termine di un anno dall`inserimento nel casellario della notizia della decadenza (o del diniego) dell`attestazione. L`interpretazione dell`Autorita` troverebbe conforto nelle disposizioni contenute nelle previsioni dell`emanando Regolamento generale sui contratti pubblici, in cui e` limitato ad un anno l`effetto interdittivo al conseguimento di un nuovo attestato (vedi artt. 78 e 79 del testo approvato il 14 giugno u.s.). Prima della scadenza dell`anno d`interdizione l`impresa puo` richiedere l`accertamento della non imputabilita`, cosi` da ``ricostituire`` il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti previsti per l`ammissione agli appalti e per il conseguimento dell`attestazione di qualificazione. In altre parole, la nuova attestazione puo` essere ottenuta a seguito di: 1. ``riabilitazione`` per decorso dell`anno; 2. falso non imputabile accertato dall`Autorita`. La valutazione dell`istanza di non imputabilita` o riattestazione, pur seguendo un procedimento autonomo e distinto, puo` svolgersi, tuttavia, contestualmente a quello predisposto per l`accertamento della sussistenza oggettiva del falso, qualora: · l`accertamento della veridicita` di dichiarazioni e/o documentazioni non sia stata gia` verificata dalla SOA; · sia sta proposta apposita istanza all`Autorita`. In tutti gli altri casi, l`istanza di riattestazione da` luogo ad un procedimento ``di secondo grado`` diretto a valutare la ``mancata riferibilita` soggettiva e oggettiva del fatto all`impresa che ha compiuto l`azione con violazione degli ordinari parametri dei doveri di diligenza``. Detta imputabilita` puo` essere pertanto esclusa solo nel caso di: 1. adozione, da parte dell`impresa, di un ``idoneo`` sistema gestione e controllo che interessi i soggetti apicali dell`impresa, il personale e i terzi incaricati (sono, invece, irrilevanti le dimissioni o la revoca del mandato); 2. falsita` prodotta da soggetti terzi totalmente estranei all`impresa e maturata al di fuori di ogni possibile controllo da parte della stessa (verificabile alla stregua degli ordinari parametri di diligenza). Il soggetto legittimato a compiere tale valutazione e` l`Autorita`, quale garante dell`efficienza e corretto funzionamento del mercato e organo di vigilanza sul sistema di qualificazione. Il procedimento si svolge in contraddittorio alla presenza sia dell`impresa che della SOA. Della non imputabilita` e` data pubblicita` nel casellario informatico. La disciplina dei soggetti terzi ricomprende la spinosa questione della cessione d`azienda o di un ramo della stessa. L`impresa cessionaria dovra` o dimostrare la propria buona fede nell`acquisto ovvero attendere il trascorrere dell`anno d`interdizione; cio` fatto la cessionaria potra` impiegare i restanti (e veritieri) requisiti dell`impresa cui sia stata dichiarata decaduta l`attestazione SOA (e` previsto a tal proposito l`obbligo di verifica sull`Osservatorio da parte della SOA, vedi anche determinazione Avcp n.5/2003). L`eventuale istanza di non imputabilita` rivolta all`Autorita` e` corredata da: 1) copia dell`atto di cessione registrato ovvero dell`atto pubblico di donazione, accompagnati da eventuali relazioni giurate, da cui risultino i requisiti acquisiti (materiali e immateriali) nonche` la loro consistenza economica, il prezzo pattuito e la prova dell`avvenuto pagamento (questi ultimi due solo per la cessione); 2) relazione da cui risulti la pregressa consistenza dell`impresa; 3) dichiarazione sostitutiva: a. del rappresentante legale che attesti l`inesistenza di situazioni di controllo o collegamento (diretto o indiretto) con la cedente ovvero che specifichi perche` lo si ritenga ininfluente; b. dei soggetti apicali e dei soci, in merito allo stato di famiglia, con indicazione di coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle; 4) visura camerale storica dell`impresa cessionaria; 5) ogni altro documento utile a provare la buona fede. |




























