| Gare: partecipazione pił ampia per le "consorziate" |
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Dal 17 ottobre potranno partecipare alla stessa gara d'appalto sia il consorzio stabile che le imprese consorziate per le quali, alla presentazione dell'offerta, il consorzio ha dichiarato di non concorrere. E' quanto prevede il 3° decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici. Il terzo decreto correttivo de Codice contratti, in vigore dal 17 ottobre, interviene su varie disposizioni in materia di partecipazione alle gare. Particolarmente interessante e` la modifica dell`articolo 36, comma 5 del Codice che, di fatto, consente alle imprese che aderiscono a consorzi stabili una piu` ampia facolta` di partecipare alle gare in forma autonoma. I consorzi stabili sono quelli formati da non meno di tre consorziati che hanno istituito una comune struttura di impresa - di durata non inferiore a cinque anni - per operare insieme nel settore dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Dal 17 ottobre sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono e solo per questi ultimi scatta il divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla stessa gara. L`obbligo di indicare i concorrenti per i quali il consorzio stabile concorre - e il divieto esteso solo a essi di partecipare in forma autonoma alla gara - era gia` contenuto nella legge Merloni-ter ed era stato recepito anche nella formulazione originaria del Codice contratti. Successivamente, pero`, il secondo decreto correttivo (Dlgs 113/2007) aveva modificato la norma e aveva cancellato questa possibilita` mantenendola, invece, per i soli consorzi tra societa` cooperative di produzione e lavoro e imprese artigiane. Se si considera che uno dei presupposti dell`esistenza di un consorzio stabile e` l`aver costituito, da parte dei consorziati, una comune struttura di impresa, si capisce come questa apertura del terzo correttivo non impedira` alle pubbliche amministrazioni, se ne ricorrono i presupposti, di escludere il consorzio e i singoli consorziati che partecipano in proprio. Questo quando, anche in base alla strutturazione del consorzio dal punto di vista organizzativo, si possono ricondurre allo stesso centro decisionale le diverse offerte presentate. Attendibilita` protetta Il Dlgs 152/2008 introduce anche una disposizione che mira a salvaguardare l`attendibilita` effettiva delle offerte presentate e del conseguente risultato di gara. Viene, infatti, stabilito il divieto assoluto di partecipazione dei consorziati (compresi quelli per i quali il consorzio stabile non dichiara di concorrere) e del consorzio quando le stazioni appaltanti scelgono di escludere in via automatica le offerte anomale. Questo e` possibile per i lavori sotto il milione di euro e per i servizi e le forniture sotto i 100mila euro, sempre che le offerte ammesse non siano inferiori a 10. Quest`ultima disposizione viene introdotta anche per i consorzi tra societa` cooperative di produzione e lavoro e imprese artigiane, per i quali era gia` vigente l`obbligo di indicare in sede di gara i nominativi dei consorziati per i quali il consorzio concorreva e il conseguente divieto - limitato a questi ultimi - di partecipare in altra forma. Candidati limitati Il terzo decreto correttivo introduce, anche, all`articolo 48, il comma 1-bis che disciplina il caso del controllo sul possesso dei requisiti nell`ipotesi di ricorso al la cosiddetta ``forcella``, ovvero alla facolta` di limitare il numero di candidati da invitare alla gara. Le stazioni appaltanti richiederanno ai soggetti invitati di provare il possesso dei requisiti di capacita` economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando di gara, gia` in sede di offerta presentando la documentazione. E` esclusa quindi l`applicabilita` del controllo a campione. Per consentire una maggiore partecipazione alle gare in un periodo di crisi economica, fino al 31 dicembre 2010, per i requisiti di qualificazione per l`esecuzione di lavori pubblici da un lato e per l`affidamento delle attivita` di progettazione dall`altro, potranno essere considerati i migliori anni degli ultimi dieci, anziche` solo gli ultimi cinque.
Fonte Il Sole 24 Ore |




























